La Tecnica consiglia

Abilitazioni all’insegnamento in Romania, Spagna e Moldavia

Cosa fare per ottenere il riconoscimento dei titoli esteri in Italia? La procedura di riconoscimento per i titoli conseguiti in Spagna e Romania è la stessa?

Per tutti coloro che hanno conseguito titoli di abilitazione o specializzazione sul sostegno in Spagna o in Romania, ovvero presso altri Stati Ue ed extra Unione Europea, la procedura da seguire, sebbene con qualche piccola differenziazione, è identica.

Dopo aver frequentato il percorso didattico all’estero, lo studente dovrà richiedere il riconoscimento del titolo professionale in Italia ai sensi del D.Lgs 206/2007 che ha recepito, in Italia, le Direttive 2013/55/UE e 2005/36. Lo studio Legale Bongarzone Zinzi di ricorsiscuola.it fornisce assistenza su tutte le abilitazioni all’estero sin dalla fase di presentazione della domanda essendo stato il primo studio legale, in Italia, ad ottenere una sentenza positiva in merito alle abilitazioni in Romania. 

Quanto dura la procedura di riconoscimento in Italia?      

Dal momento della ricezione della domanda di riconoscimento del titolo estero, il Ministero dell’Istruzione ha un termine di 120 giorni per esprimersi sulla relativa domanda con un provvedimento espresso. Nel caso in cui il Ministero dell’Istruzione entro 120 giorni non riscontri l’istanza, sarà possibile proporre ricorso avvero il ricorso sul silenzio inadempimento dell’Amministrazione a questo link

Per conoscere le motivazioni del ricorso e per scaricare tutta la modulistica per aderire, clicca qui

L’Assistenza legale continua

Il nostro studio legale è a disposizione di tutti i docenti e gli aspiranti docenti in ordine alle procedure di riconoscimento in Italia. Seguiamo docenti abilitati in Inghilterra, Francia, Spagna, Bulgaria, Romania, Russia. Siamo stati il primo studio legale ad ottenere, in Italia, presso il Tar Lazio in data 06.02.2020 (leggi di più – link al file “1a sentenza in Italia” – Leggi di più.

Quale principio hanno stabilito le decisioni del Giudici italiani nelle nostre molteplici sentenze:

  • invero, l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;
  • in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);
  • per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c)

Ad oggi la giurisprudenza è unanime in merito al riconoscimento dei titoli e vengono pubblicati giornalmente decreti di riconoscimento in favore dei tantissimi docenti abilitati all’insegnamento in Romania.
Ma anche sul sostegno, le decisioni dei Tribunali impongono al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento della professione di docente di sostegno Leggi di più

Che succede se a seguito della sentenza del Tar o del Consiglio di Stato, che annulla il provvedimento di diniego, il Ministero continua a non emettere il decreto di riconoscimento?

In questi casi abbiamo depositato i ricorsi per l’ottemperanza delle sentenze del Giudice Amministrativo  “https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-di-ottemperanza-abilitazione-romania/

Ad oggi il nostro studio legale B&Z ha ottenuto l’immissione in ruolo dei docenti abilitati in Romania (Leggi le sentenze:  “https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-al-tar-immissione-in-ruolo-per-abilitato-in-romania/”) e Spagna https://www.ricorsiscuola.it/accertato-il-diritto-immissione-ruolo-per-docenti-abilitati-spagna/

Se ho superato il concorso Fit 2018 e ho avuto un accontamento del posto, è corretto o posso fare ricorso?

Non v’è dubbio che sia illegittima la condotta del Ministero nella parte in cui non consente ai docenti abilitati all’estero che abbiano superato i concorsi pubblici, quella di essere immessi in ruolo pur se inseriti in graduatoria con riserva.

Per approfondire l’argomento: https://www.ricorsiscuola.it/accantonamento-posto-o-immissione-in-ruolo-per-gli-abilitati-allestero/

Che succede sui titoli conseguiti in Moldavia? Sono riconosciuti?

Il Ministero dell’Istruzione riconosce i titoli conseguito in Moldavia (Leggi di più https://www.istruzione.it/allegati/2014/Decreto_Cojocaru.pdf). Si applica, anche al caso in esame, la disciplina di cui al D.Lgs 206/2007. Il Ministero dell’Istruzione, dunque, effettuata la valutazione circa la corrispondenza tra la formazione professionale svolta in Moldavia e quella italiana accorda il riconoscimento della professione di docente.

La validità dell’abilitazione al sostegno o su materia conseguita in Romania permette, ad oggi, ai titolari di tali qualifiche, di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente e in attuazione della normativa in vigore, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato l’inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati anche per gli insegnanti che si sono abilitati all’estero.

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