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Abilitazioni professionali per geometri e periti agrari ed industriali

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Il Ministero della Pubblica Istruzione ha reso noto sulla G.U. – 4a Serie speciale – n. 25 del 30 marzo 1999 che per l’anno in corso sono state indette le sessioni degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, Perito agrario, Perito industriale.
Nel primo caso, sono ammessi i candidati in possesso del diploma di geometra, conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale o legalmente riconosciuto, che completano, entro il 10 novembre 1999 (giorno precedente l’inizio delle prove di esame), il periodo di praticantato nei modi e nei termini previsti dall’art.2 della Legge n. 75/85, in conformità delle direttive impartite dal Consiglio nazionale dei geometri.
Alla sessione d’esami inerenti l’esercizio della libera professione di perito agrario, sono ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità tecnica agraria, conseguito presso un istituto tecnico agrario statale o legalmente riconosciuto, che completano, entro il 6 ottobre 1999 (giorno precedente l’inizio delle prove di esame), il periodo triennale di attività tecnico agricola subordinata, oppure quello biennale di praticantato, prescritti dall’art. 10 della Legge n. 54/91.
Infine, per quanto attiene l’abilitazione dei periti industriali, alla sessione d’esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità tecnica industriale, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, che completano nel settore della specializzazione relativa al diploma posseduto, entro la data del 6 ottobre 1999 (giorno precedente l’inizio delle prove di esame), il periodo triennale di attività tecnica subordinata, oppure quello biennale di frequenza di una scuola superiore diretta a fini speciali, o di formazione e lavoro, o di praticantato, prescritti dall’art. 2 della Legge n. 17/90.
In tutti e tre i casi la domanda di ammissione deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (nel caso dei periti agrari viene precisato che, in alternativa, le istanze possono essere presentate a mano al competente Collegio provinciale dei periti agrari), entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza ministeriale nella Gazzetta Ufficiale citata precedentemente, in cui gli interessati potranno prendere visione delle modalità di inoltro delle istanze e dei documenti da allegare (comprese le ricevute dell’avvenuto versamento delle tasse di ammissione ai relativi esami), nonché degli Allegati relativi ai rispettivi programmi di esame e all’elenco degli istituti tecnici ai quali possono essere indirizzate le domande.