Finalmente emanata l’ordinanza ministeriale sulle sessioni riservate di abilitazione previste dalla legge 124 del 3 maggio scorso. Il documento passa ora all’esame della Corte dei Conti: solo dopo aver ottenuto il visto della Corte, l’Ordinanza potrà essere formalizzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da tale data decorreranno i 30 giorni utili per l’invio della domanda di partecipazione.
Questa sessione è riservata esclusivamente ai docenti che non possiedono l’abilitazione all’insegnamento (per gli insegnanti di scuola materna e i docenti delle scuole secondarie inferiori e superiori) o l’idoneità (per gli insegnanti di scuola elementare, o per gli insegnanti tecnico-pratici). Il requisito fondamentale per l’ammissione ai corsi di durata non superiore alle 120 ore è costituito dai giorni di servizio prestati. Ne occorrono almeno 360 a partire dall’anno scolastico 1989-1990 fino al 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge 124/99). Non fa alcuna differenza se il servizio è stato prestato nelle scuole statali (comprese le scuole italiane all’estero) o negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate. L’unico vincolo è che almeno 180 di questi 360 giorni siano stati prestati nel periodo che va dall’anno scolastico 94/95 al 25 maggio 1999.
Ai fini del computo dei 360 giorni sono utili solo i periodi di effettivo insegnamento e i periodi "equiparati per legge o per disposizioni del C.C.N.L. di comparto prestati durante il periodo di attività didattica ed educativa delle scuole previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami". E, quindi, tutte le giornate considerate valide ai fini giuridici, incluse le domeniche, il ‘giorno libero’, i periodi di assenza per malattia, maternità, interdizione, astensione facoltativa, a prescindere dal numero di ore lavorative settimanali, nonché i servizi prestati come commissario agli esami di maturità o come membro interno.
I certificati rilasciati da scuole ed istituti non statali dovranno indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione per la scuola materna, ovvero del decreto di riconoscimento legale per le scuole elementari e per le scuole ed istituti d’istruzione secondaria ed artistica, nonché l’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza o, in mancanza di questo, le disposizioni normative che escludano l’obbligo del versamento dei contributi.
Da sottolineare una grande novità rispetto al passato, limitata al concorso per l’abilitazione nelle scuole secondarie e dell’idoneità all’insegnamento tecnico-pratico o di arte applicata: i 360 giorni di servizio possono essere raggiunti cumulando sia i servizi svolti nelle scuole secondarie, anche per classi di concorso diverse, sia quelli eventualmente resi in scuole materne ed elementari, nonché quelli prestati per insegnamenti ed attività di sostegno e nelle esercitazioni di tirocinio negli istituti magistrali.
Riportiamo per maggiore chiarezza il testo dell’ordinanza – art. 2, comma 1:
"A tal fine è considerato valido il servizio prestato nelle esercitazioni di tirocinio nelle scuole magistrali e negli istituti magistrali. I servizi prestati nelle scuole e negli istituti statali d’istruzione secondaria di primo e di secondo grado, anche se relativi ad insegnamenti di sostegno e nelle scuole ed istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti sono validi ai fini dell’ammissione anche se interamente resi nell’uno o nell’altro grado di scuola, nonché per la partecipazione a corsi relativi a classi di abilitazione o di concorso diverse da quelle nelle quali sia stato maturato il requisito del servizio."
"Ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utili, possono essere cumulati anche i servizi eventualmente resi nella scuola materna, nella scuola elementare e nelle scuole e negli istituti statali d’istruzione secondaria di primo e di secondo grado, purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alla precedente lettera A) o B)."
Il concorso consisterà in due fasi: i candidati infatti dovranno sostenere un corso di formazione istituito dai Provveditori agli studi e superare poi una verifica finale con una prova scritta ed una orale (sarà necessario superare lo scritto per poter accedere all’orale). Il punteggio conseguito nelle due prove d’esame (massimo 80 punti) si aggiungerà al punteggio (massimo 20 punti) attribuito per gli anni d’insegnamento o di servizio prestati per la medesima classe di concorso (nel caso delle secondarie) o posto di ruolo (per le materne, le elementari e il personale educativo).
I corsi dovranno concludersi, di norma, entro il 31 dicembre 1999.
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