Il decreto legislativo n. 59/2004 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 148 del Testo Unico (D.L.vo n. 297/94) avente per oggetto gli esami di licenza elementare. Ma se all’articolo 19 del D.L.vo n. 59/2004 viene espresso un principio di gradualità temporale delle regole, quanto al funzionamento della scuola, fino ad esaurimento del ciclo già avviato, l’articolo 13 del suddetto decreto sancisce l’avvio della riforma dall’anno scolastico 2004/2005 anche per le classi terze, quarte e quinte. Pertanto, da una parte si allude ad una fase transitoria in cui le classi a vecchio ordinamento convivono con quelle "riformate" (in pratica, per le classi in cui non si applica il nuovo ordinamento restano in vigore le precedenti disposizioni, che verranno cancellate, come scritto nell’art. 19 comma 3 del decreto 59/2004, "a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi"), dall’altra l’art. 13 comma 2 contempla l’applicazione immediata delle disposizioni del decreto per le classi prime e seconde e dispone il coinvolgimento di tutte le rimanenti classi della scuola primaria a partire dall’anno scolastico 2004/2005.
A quest’ultimo articolo si rifà la C.M. n. 85 del 3 dicembre 2004 chiarendo che "l’esame di licenza elementare (…) già dal corrente anno non viene più effettuato". La suddetta circolare ministeriale, pertanto, esclude con chiarezza lo svolgimento degli esami di quinta nella scuola primaria già a partire dall’anno scolastico in corso.
A questo punto, però, Cisl-Scuola pone un problema: "dal momento che la volontà dell’amministrazione si dirige verso l’abolizione dell’esame di 5ª elementare, in che modo dovranno essere valutati gli alunni che hanno iniziato il percorso di studio prima dell’introduzione della riforma? Quale la certificazione delle competenze da rilasciare?"
Sulla contraddizione rilevata nel decreto legislativo n. 59/2004, invece, si pronuncia la Flc Cgil riconducendola ad una situazione di "ansia che il Governo aveva di approvare rapidamente il provvedimento, la cui emanazione è avvenuta invece in tempi più lunghi di quelli sperati". Dunque la contraddizione "è probabilmente frutto di una rilettura poco accurata del testo, che ha lasciato spazio al sorgere dell’interrogativo circa la possibilità di sussistenza anche nel corrente anno scolastico di classi funzionanti secondo il precedente ordinamento e quindi della sopravvivenza, per esse, dell’esame finale".
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