Personale

Abusi su minore: maestra punita per aver denunciato un caso

Per il momento le notizie di agenzia sono ancora parziali ma da quanto si può capire la maestra sospesa in una scuola della provincia di Pavia potrebbe avere qualche buona ragione per vedersi revocare definitivamente il provvedimento.

I fatti

Durante lo scorso anno scolastico, l’insegnante aveva segnalato alla dirigente il caso di una bambina che presentava evidenti segni di percosse e maltrattamenti; dopo qualche tempo, preoccupata nel constatare che non “si stava muovendo nulla”, presentò un esposto anche alle forze dell’ordine.
A questo punto la dirigente decise di aprire un procedimento disciplinare concludendolo con una sanzione di un giorno di sospensione “per aver violato il segreto d’ufficio e aver arrecato un danno d’immagine alla scuola”.
La maestra ha presentato un ricorso al Tribunale di Pavia che, pochi giorni fa, le ha dato ragione chiedendo alla dirigente di revocare il provvedimento.

Ma il docente ha l’obbligo di presentare denuncia

Quasi certamente (ma sarà interessante leggere le motivazioni del dispositivo) il giudice ha valutato che nel comportamento della maestra non si può rilevare la “divulgazione del segreto d’ufficio”.
L’articolo 326 del codice penale che tratta della “rivelazione del segreto d’ufficio” chiarisce che il reato si concretizza quando il pubblico dipendente agisce violando i propri doveri o comunque abusando della sua qualità; e sempre che si tratti di notizie d’ufficio che debbano rimanere segrete.
Ora, è del tutto evidente che segnalare alle forze dell’ordine, e non a una persona qualsiasi, fatti che potrebbero configurare un reato (maltrattamenti o violenza nei confronti di un minore) non solo non rappresenta una violazione dei propri obblighi di servizio ma è addirittura un atto dovuto.
Non bisogna dimenticare, infatti, che gli insegnanti sono pubblici ufficiali e hanno il preciso dovere di denunciare alle autorità competenti fatti che possono configurare un reato; la mancata denuncia è anzi essa stessa un comportamento illegittimo ed è a sua volta sanzionabile ai sensi dell’articoli 361 del codice penale.

Il commento del sottosegretario

Sulla vicenda interviene anche il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro che così commenta: “L’amministrazione scolastica dovrebbe piuttosto ringraziare la sensibilità e l’attenzione di questa docente; spero che in tempi rapidissimi si possa annullare l’assurdo provvedimento di sospensione per rimediare a quello che è, in tutta evidenza, un grave errore”.

 

Reginaldo Palermo

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