Entro il 31 agosto il personale interessato dovrà presentare apposita istanza di accantonamento.
Infatti, la nota prot. n. 25141 del 10 agosto 2015, già sinteticamente illustrata in una precedente notizia, dedica un intero paragrafo al conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreutici.
Per quanto riguarda gli accantonamenti, la nota dice che ai sensi del CCNI vigente sulle utilizzazioni e assegnazionii docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti di “Esecuzione ed Interpretazione” e “Laboratorio di Musica di insieme”, possono presentare, entro il 31 agosto 2015 apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2014/15 ovvero negli anni scolastici precedenti.
Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B1 nel Liceo di interesse.
Come riportato nella scheda elaborata dalla Flc Cgil, destinatari sono coloro che abbiano i seguenti requisiti:
- essere inseriti nelle graduatorie permanenti o di istituto per le classi di concorso A031 o A032 o A077
- essere in possesso del diploma di Conservatorio (diploma di vecchio ordinamento o diploma di II livello)
- essere abilitati in una delle seguenti classi di concorso A031, A032, A077
- aver prestato servizio per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali di cui al DPR 89/2010
- aver presentato il modello B1 nel Liceo di interesse.
Successivamente alla fase di accantonamento e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo della Classe A077, per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”, e successivamente alla fase delle utilizzazioni, per tutti gli altri insegnamenti, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto per ciascun singolo insegnamento e specialità musicale.
Le convocazioni degli aspiranti saranno disposte dai Dirigenti Scolastici secondo il seguente ordine di priorità:
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento della provincia (nell’ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento di diversa provincia (nell’ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia (nell’ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia (nell’ordine: A031, A032, A077)
Nelle province in cui è presente un solo Liceo Musicale, i Dirigenti Scolastici prima di attivare le procedure definite dalle Convenzioni con i Conservatori, utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle altre province della regione secondo l’ordine di priorità definito dall’Ufficio Scolastico Regionale.
In caso di attivazione delle procedure definite dalla Convenzioni con i Conservatori, gli aspiranti saranno graduati in base alla Tabella B allegata dal D.M. 308/14, compresi, esclusivamente per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”, i titoli artistici (fino a un massimo di 66 punti). Le convenzioni – ricorda il Miur – non possono comunque derogare dai titoli di studio di accesso previsti dalla nota 3119/14 Allegato E – Tabella Licei.”