Personale

Accertamento dell’inidoneità al servizio del personale scolastico: la procedura

La procedura di verifica per l’accertamento dell’idoneità al servizio può essere attivata:

  • a richiesta del dipendente;
  • d’ufficio, da parte del datore di lavoro.

Nel primo caso, il dipendente confermato in ruolo può, in qualsiasi momento, presentare al dirigente scolastico apposita istanza corredata da idonea documentazione medica che sarà trasmessa, celermente, all’organo deputato alla verifica.

Nel secondo caso, ci sono dei casi in cui l’amministrazione, nella persona del dirigente della sede di titolarità, ha l’obbligo di attivare la procedura finalizzata all’accertamento dell’idoneità psicofisica del dipendente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti due ipotesi:

  1. superamento del periodo di comporto di cui all’art. 17 del CCNL del 2007: il dirigente, nell’imminenza del raggiungimento del periodo di comporto, avvisa il dipendente che, nel persistere dello stato di malattia, si concluderà il primo periodo di conservazione del posto e che pertanto verrà avviato a visita presso la commissione medica preposta alla verifica dell’idoneità;
  2. il dirigente, sulla base di evidenze riscontrate nel caso concreto, valuta nel comportamento del dipendente la presenza di disturbi psichici gravi ovvero di condizioni fisiche tali da far presumere l’esistenza di una potenziale inidoneità (psichica o fisica) al servizio svolto.

Come è evidente, nella prima ipotesi l’attivazione del dirigente è legata a ragioni oggettive oltre che ad un preciso momento temporale (quello relativo al superamento del periodo di comporto), mentre nel secondo caso l’avvio della procedura di accertamento presuppone una valutazione del dirigente avente ad oggetto il comportamento tenuto dal dipendente durante l’orario di servizio.

In entrambi i casi è comunque necessario che il dipendente sia stato confermato in ruolo.

Invio della richiesta di accertamento

La richiesta di accertamento deve essere indirizzata alla Commissione medica di verifica (CMV) presso il Ministero delle Economie e delle Finanze, di norma incardinata a livello delle Ragionerie dello Stato competenti per territorio.

Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione dalla quale si evincano le assenze per malattia che abbiano portato al superamento del periodo di comporto ovvero i fatti integrati da comportamenti del dipendente che il dirigente abbia valutato come possibili conseguenze di patologie esistenti a livello psichico o fisico. La relazione dovrà limitarsi alla narrazione dei fatti, evitando ogni ipotesi diagnostica, di stretta competenza medica, e potrà, se del caso, essere corredata da documentazione sanitaria eventualmente agli atti della scuola.

Della richiesta di visita deve essere data immediata e contestuale comunicazione al dipendente, il quale, pur non avendo possibilità di opporvisi, ha però il diritto di individuare e incaricare un sanitario di propria fiducia dal quale farsi assistere fino alla conclusione della procedura.

Le comunicazioni alla Ragioneria territorialmente competente vanno effettuate dal dirigente per via telematica.

Per approfondimenti si rimanda ad una recente circolare dell’USR Piemonte.

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Lara La Gatta

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