Ci stanno giungendo molte segnalazioni di docenti che nella fase C delle immissioni in ruolo si trovano scavalcati nella scelta della sede e a volte anche nella destinazione della provincia da altri docenti che nelle stesse GAE di provenienza erano collocati dietro.
Si tratta di un errore di sistema accertato dalla nostra testata dopo alcune segnalazioni di nostri affezionati lettori.
Abbiamo constatato che ad esempio una docente X iscritta nelle GAE di una provincia nel 2014 che era dietro, a parità di punteggio, ad una docente Y iscritta nella stessa GAE ma dal 2011, si è trovata inaspettatamente avanti nella fase delle immissioni in ruolo.
Non è l’unico caso che c’è stato segnalato. Con pazienza li abbiamo controllati tutti ed abbiamo riscontrato tale anomalia. L’errore di sistema consiste nel fatto che l’algoritmo preparato dagli esperti informatici del MIUR non ha previsto la preferenza, a parità di punteggio, di chi è iscritto nelle GAE da più tempo.
Si ricorda che tale preferenza, nelle graduatorie ad esaurimento è la prima in assoluto.
Infatti a parità di punteggio nelle GAE precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria, come per altro specificato appositamente dal DM n. 235 del 1° aprile 2014. Successivamente a questa preferenza ci sono altre preferenze secondarie come ad esempio la preferenza R riferita ai docenti coniugati con figli a carico.
Tra le altre cose la stessa legge 107/2015 al comma 96 punto b) specificava che sarebbero stati assunti a tempo indeterminato i docenti dalle GAE rispettando il punteggio e i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017. Questo non è avvenuto ed abbiamo potuto verificarlo con i nostri occhi. Un errore che nega la stessa legge 107/2015 e crea dei disagi economici ad alcuni docenti.
Cosa dice il MIUR al riguardo? Sarebbe opportuno per una questione di credibilità e di trasparenza che il Miur chiarisse la sua posizione rispetto a quanto da noi riscontrato. Probabilmente siamo noi ad avere interpretato male il comma 95 punto b) della legge 107, dove ci sembrava di avere capito che sarebbero state mantenute, anche per le immissioni in ruolo, i punteggi , i titoli di preferenza e le precedenze possedute alla data dell’ultimo aggiornamento.
Forse il MIUR è in grado di dire che il comma 8 dell’art.2 del decreto ministeriale n.235/2014 è stato abrogato oppure valeva esclusivamente per l’aggiornamento delle GAE e non per le assunzioni. Ci piacerebbe capire come stanno le cose, per onore della verità e della trasparenza.