Accesso agli atti di un componente di organo collegiale

Importante pronunciamento della Commissione di accesso agli atti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un docente di ruolo dell’I.C. “Capozzi-Galilei” di Valenzano (Bari) in qualità di membro di diritto di alcuni consigli di classe ha prodotto richiesta di accesso agli atti ed estrazione di copia dei verbali afferenti a tali organi collegiali (per il periodo 2 settembre 2016-23 marzo 2017) ai sensi della L. n. 241/90 e ss. s.m.i.

La dirigente scolastica dell’istituto in questione negava l’accesso agli atti formulato dal docente con nota del 26 aprile 2017 adducendo motivazioni inconferenti ed oltremodo infondate rilevandone l’inammissibilità per mancata specificazione dell’interesse all’accesso tenuto conto che i verbali de quibus non erano stati fatti oggetto di “rilevazione” da parte dei genitori e dagli altri componenti docenti dei consigli di classe.

Avverso tale diniego il docente aveva adito con ricorso la Commissione di accesso agli atti amministrativi della Presidenza Consiglio dei Ministri affinché valutasse la legittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione resistente affinché assumesse ogni consequenziale determinazione.

Nel ricorso veniva rilevato che “il diniego all’accesso e alla estrazione di copia dei verbali delle sedute dei consigli di classe per il periodo 2 settembre-23marzo 2017, si appalesa manifestamente illegittimo”.

Difatti, il ricorrente risulta essere membro di diritto dell’organo collegiale consiglio di classe e dunque ha pieno titolo ad accedere e a conoscere gli atti di tale organo di cui egli stesso fa parte a pieno titolo.

L’art. 43 del D.L.vo n. 297/94 rinvia genericamente alla L. n. 241/90 in materia di pubblicità ed accessibilità. Indubbiamente i verbali sono accessibili.

La nota 21 maggio 1980 prot. n. 1404 precisa che “gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, e agli enti locali (regione, provincia, comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione della scuola. Il rilascio di copie degli atti predetti a privati, deve essere eventualmente effettuato con l’osservanza della normativa contenuta nella C.M. 20 luglio 1977, n. 193, prot. n. 61624/939 di questo Ministero”.

Anche la C.M. n. 105/75 dispone all’art. 13 “I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del circolo od istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta”.

E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza 2423, depositata il 6 maggio 2013. con il seguente principio di diritto: “Il componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale (cfr. Cons. Stato, VI sez., 9 giugno 2005, n. 3042); disponibilità che non può essere circoscritta solo all’occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. Proprio alla qualità di componente di organo collegiale dell’istituzione scolastica si riconnette l’interesse, cui la disponibilità della documentazione può essere funzionale, ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all’istituzione stessa”.

La dirigente dell’istituto “Capozzi-Galilei” di Valenzano depositava memoria difensiva in cui richiedeva il rigetto del ricorso.

Il 18 maggio 2017 la Commissione riunita in adunanza plenaria riteneva il ricorso proposto dal docente meritevole di accoglimento atteso che essendo un componente dell’organo collegiale nell’ambito delle riunioni in cui sono stati redatti i verbali richiesti, riveste una posizione differenziata che legittima la richiesta di accesso relativa all’attività di verbalizzazione delle sedute dell’organo collegiale di cui è parte. Il componente di un organo collegiale ha un interesse qualificato all’accesso che deriva dall’esigenza di conservare una traccia documentale dell’attività svolta dall’organo collegiale di appartenenza che finisce per legittimare, conseguentemente il controllo della regolarità degli stessi atti oltre che la veridicità di quanto verbalizzato dal collegio.

Un pronunciamento importante che chiarisce il diritto di ogni docente a poter accedere ed estrarre copia di tutti gli atti degli organi collegiali scolastici di cui fa espressamente parte.

 

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