Accesso agli atti, cosa si può richiedere
Così come stabilito dall’articolo 22 della legge 241/90, per quanto concerne la scuola si tratta di:
atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto;
atti finalizzati alla stipula di contratti per l’aggiudicazione di forniture di beni e servizi.
elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;
compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali;
registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe;
atti formali, anche di natura endoprocedimentale, emanati nel corso dell’istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale;
relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;
Accessi agli atti, cosa non si può richiedere
Sono esclusi dal diritto di accesso – secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 – questi atti:
rapporti informativi sul personale dipendente;
documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.
documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;
documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;
documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);
gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali;
Come accedere agli atti amministrativi
Sono previste due modalità di accesso:
- accesso informale
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
- accesso formale
Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi. Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.
La legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 90 giorni.(Legge 15/2005)