Personale

Accesso agli atti, il genitore può visionare solo quelli del figlio

A fine anno scolastico è tempo di scrutini, verbali e pagelle. Si può visionare una copia degli atti amministrativi della propria scuola? La risposta è affermativa.

In virtù del principio costituzionale della trasparenza dell’azione amministrativa, tutti gli atti, dati e informazioni della scuola sono accessibili, con i limiti e le esclusioni previste dalle norme generali.

Bisogna sapere che il genitore non ha diritto a richiedere la visione delle prove scritte degli altri studenti della classe per metterle a confronto, dal punto di vista della valutazione, con quelle del proprio figlio.

Nello stesso modo non ha diritto a visionare i voti archiviati nel registro elettronico degli altri studenti della classe, ma può soltanto richiedere gli atti formali per quanto riguarda la situazione del proprio figlio.

Quindi il confronto delle prove scritte e delle valutazioni degli altri studenti non deve essere concesso dalla scuola ai genitori che lo richiedono, in quanto è una richiesta illegittima.

Infatti una richiesta del tipo di quella su descritta, fatta da un genitore di uno studente, non va considerata lecita poiché nel caso in specie violerebbe, con ogni evidenza, il comma 3 dell’art.24 della legge sulla trasparenza (legge. n.241/90). 

Invece è pienamente legittimo da parte di un genitore richiedere l’accesso agli atti per il proprio figlio, qualora risultino motivazioni che inducono a ritenere che la valutazione di una prova o di uno scrutinio, non siano da considerarsi trasparenti e regolari.

È utile ricordare che con l’accesso in tempo reale da parte dei genitori nel registro elettronico, esiste un controllo e una prova sulla valutazione immediata degli studenti, che potrà poi essere incrociata con gli atti eventualmente richiesti.

La normativa

La materia è regolata dalla legge n. 241/1990, coordinata e aggiornata, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127.

Per l’utente, il diritto di accesso è la facoltà di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Il richiedente deve avere, ovviamente, una motivazione seria e documentata per richiedere la consultazione o la copia di un documento. L’intero processo si conclude in un massimo di 30 giorni, a partire dalla richiesta e il dirigente scolastico può accogliere o meno o in parte la richiesta.

Il diritto, per l’utente, può essere esercitato in riferimento a documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento.

Accesso agli atti, cosa si può richiedere

Così come stabilito dall’articolo 22 della legge 241/90, per quanto concerne la scuola si tratta di:

atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto;

atti finalizzati alla stipula di contratti per l’aggiudicazione di forniture di beni e servizi.

elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;

compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali;

registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe;

atti formali, anche di natura endoprocedimentale, emanati nel corso dell’istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale;

relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;

Accessi agli atti, cosa non si può richiedere

Sono esclusi dal diritto di accesso – secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 – questi atti:

rapporti informativi sul personale dipendente;

documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.

documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;

documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;

documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;

documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);

gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;

documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali;

Come accedere agli atti amministrativi

Sono previste due modalità di accesso:

  • accesso informale
    Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
  • accesso formale
    Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi. Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.

La legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 90 giorni.(Legge 15/2005)

Andrea Carlino

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