I genitori, anche se separati, hanno diritto di visionare ed estrarre copia dei compiti in classe dei figli.
Lo ha deciso il Tar Lazio, con sentenza n. 6849 del 19 giugno 2018, riguardante il ricorso della madre coaffidataria di un’alunna minorenne di un Liceo di Roma che ha impugnato il diniego del dirigente scolastico dell’istanza di accesso avanzata dalla ricorrente, inerente le prove in classe – e relative annotazioni – svolte dalla figlia in varie discipline nelle quali aveva riportato insufficienze nei giudizi.
Il diniego è stato fondamentalmente ancorato alle seguenti motivazioni: l’accesso ai documenti è consentito solo a conclusione del processo di valutazione; gli elaborati degli studenti vengono offerti in visione ai genitori dagli insegnanti nel corso dei colloqui infra annuali; l’esito dei compiti è visionabile sul sito web della scuola mediante impiego delle credenziali d’accesso.
Il Tar ha accolto il ricorso, affermando in primis il diritto dei genitori, ancorché separati, di prendere visione e ottener copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia inerenti a compiti in classe sia ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che alle pagelle.
Secondo giurisprudenza consolidata “è pacifico che i genitori di alunni minori siano titolari di un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell’attività scolastica dei figli, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera di interessi.”
La pretesa di un genitore di ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle relative annotazioni valutative operate dai docenti è, per il Tar, funzionale all’obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell’apprendimento e nel processo cognitivo del figlio, constatare quali possano essere le lacune culturali al fine di predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico.
Il Tribunale romano ribadisce anche il diritto del genitore separato, sebbene non affidatario dei figli, di prendere visione ed estrarre copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli, senza che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione del Tribunale ordinario competente.
Infine, il Tar boccia l’assunto secondo il quale l’accesso sarebbe consentito a conclusione del processo di valutazione. La ricorrente ha infatti chiesto copia dei compiti e delle relative annotazioni a gennaio, quindi relativamente a scrutini intermedi. Inoltre, l’accesso non può essere limitato alla sola visione, ma deve essere esteso anche all’estrazione di copia degli elaborati stessi, facoltà nella quale si sostanzia maggiormente il diritto d’accesso.
Il Tar ha dunque accolto la richiesta della madre dell’alunna, annullando la nota della dirigente scolastica e ordinando all’Amministrazione di fornire alla ricorrente copia dei compiti in classe della figlia e delle relative annotazioni entro giorni 7 dalla comunicazione in via amministrativa.
L’Amministrazione è stata anche condannata a corrispondere 1.500 euro alla ricorrente per le spese di lite.