Come abbiamo anticipato, a seguito della pubblicazione in G.U. del decreto reclutamento, il 36 del 2022, d’ora in poi l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria si giocherà sui crediti formativi, i cosiddetti CFU, nell’ambito di un percorso abilitante da 60 crediti formativi, che verrà suggellato da un esame finale di abilitazione comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Superato l’esame finale e conseguita l’abilitazione, l’aspirante docente non potrà essere immesso in ruolo in modo automatico. In ogni caso all’abilitazione dovrà seguire il concorso, con le modalità che abbiamo spiegato questo link.
Infine, come abbiamo anticipato, è confermato l’anno di prova per i vincitori del concorso. Il superamento dell’anno di prova determina l’immissione in ruolo. Per poter superare l’anno bisognerà svolgere il servizio per almeno 180 giorni, dei quali 120 per le attività didattiche. Al termine del periodo, il personale docente in prova è sottoposto a un test finale e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sulla base di un’istruttoria del docente tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non rinnovabile.
Questa è la procedura standard per l’immissione in ruolo, ovvero ciò che accadrà quando le disposizioni del ministero dell’Istruzione andranno a regime.
Ma il punto è: cosa accadrà nella fase transitoria? E che destino tocca ai docenti che hanno investito (anche economicamente) nell’acquisizione dei 24 CFU?
Di fase transitoria si parla nell’articolo 44 del DL 36, nella parte in cui viene formulato l’articolo 18 bis di modifica del Sostegni bis (modifiche all’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
Insomma, pare che il ministero voglia permettere, almeno per una fase di transizione, anche a chi non abbia ancora conseguito tutti e 60 crediti, di potere comunque avere accesso al concorso, anche a partire da 30 Cfu, comprensivi di una parte di tirocinio.
E chi possiede già i famosi 24 Cfu? Il DL 36 non ne fa cenno, ma ricordiamo che i sindacati sono già in fibrillazione e minacciano lo sciopero, ragion per cui, secondo noi la strada verso la conversione in legge di questo decreto è impervia e piena di ostacoli e potrebbe riservare non poche modifiche. Certo è che 24 Cfu sono pochi per assicurare a un docente valide competenze didattico-pedagogiche.
Torniamo quindi ipotizzare che almeno in una fase transitoria il ministero possa permettere l’integrazione di tali crediti a chi li ha già conseguiti prima dell’entrata in vigore della riforma. Chissà quindi che non possano essere ammessi al concorso, fino al 31 dicembre 2024, anche i docenti che, iniziato il loro percorso formativo con 24 crediti, riescano ad arrivare a 30 con tanto di tirocinio.
Ricordiamo ad ogni modo, che i 24 Cfu sono ancora necessari per l’inserimento nelle graduatorie provinciali supplenze, la cui riapertura è attesa a brevissimo.
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