La Sezione regionale Emilia Romagna della Corte dei conti, con deliberazione n. 15/2020, è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del decreto di conferimento dell’incarico di direzione presso un’Istituzione scolastica di una professoressa che precedentemente non aveva superato il periodo di prova come Dirigente scolastica.
In particolare, l’Ufficio di controllo della Sezione regionale ha richiesto di fornire chiarimenti “in riferimento alla verifica del requisito di partecipazione alla procedura concorsuale espletata, per cui il candidato ha dichiarato ’di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente’ […]”.
In proposito, l’art. 2, comma terzo, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, impone il divieto di accesso al pubblico impiego per “coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Secondo la Corte, anche per il caso di un precedente licenziamento a causa del mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui al suddetto art. 2, trattandosi di una fattispecie particolare che rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento.
Pertanto, la Corte dei conti ha ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in questione.