Un nostro lettore ci chiede: “Mio figlio è stato bocciato. Vorrei però sapere cosa posso fare per visionare le verifiche in classe sostenute da mio figlio e confrontarle con quelle degli altri compagni.”
Per rispondere, partiamo dal principio costituzionale della trasparenza dell’azione amministrativa, secondo il quale, tutti gli atti, dati e informazioni della scuola sono accessibili, con i limiti e le esclusioni previste dalle norme generali.
Bisogna sapere, infatti, che il genitore non ha diritto a richiedere la visione delle prove scritte degli altri studenti della classe per metterle a confronto, dal punto di vista della valutazione, con quelle del proprio figlio.
Nello stesso modo non ha diritto a visionare i voti archiviati nel registro elettronico degli altri studenti della classe, ma può soltanto richiedere gli atti formali per quanto riguarda la situazione del proprio figlio.
Quindi il confronto delle prove scritte e delle valutazioni degli altri studenti non deve essere concesso dalla scuola ai genitori che lo richiedono, in quanto è una richiesta illegittima.
Infatti una richiesta del tipo di quella su descritta, fatta da un genitore di uno studente, non va considerata lecita poiché nel caso in specie violerebbe, con ogni evidenza, il comma 3 dell’art.24 della legge sulla trasparenza (legge. n.241/90).
Invece è pienamente legittimo da parte di un genitore richiedere l’accesso agli atti per il proprio figlio, qualora risultino motivazioni che inducono a ritenere che la valutazione di una prova o di uno scrutinio, non vengano considerate trasparenti e regolari.
È importante ricordare a tal proposito che con l’accesso in tempo reale da parte dei genitori nel registro elettronico, esiste un controllo e una prova sulla valutazione immediata degli studenti, che potrà poi essere incrociata con gli atti eventualmente richiesti.
MODELLO DI DOMANDA (clicca qui)
La materia è regolata dalla legge n. 241/1990, coordinata e aggiornata, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127.
Infatti per l’utente, il diritto di accesso è la facoltà di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il richiedente deve avere, ovviamente, una motivazione seria e documentata per richiedere la consultazione o la copia di un documento.
Bisogna però subito dire che l’intero processo si conclude in genre in un massimo di 30 giorni, a partire dalla richiesta e il dirigente scolastico può accogliere o meno o in parte la richiesta.
Il diritto, per l’utente, può essere esercitato in riferimento a documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento.
Così come stabilito dall’articolo 22 della legge 241/90, per quanto concerne la scuola si tratta di:
– atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto;
– atti finalizzati alla stipula di contratti per l’aggiudicazione di forniture di beni e servizi.
– elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;
– compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali;
– registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe;
– atti formali, anche di natura endoprocedimentale, emanati nel corso dell’istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale;
– relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;
Sono esclusi dal diritto di accesso – secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 – questi atti:
– rapporti informativi sul personale dipendente;
– documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.
– documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;
– documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
– documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;
– documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);
– gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
– documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali;
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