Per l’accesso ai Percorsi abilitanti speciali il servizio prestato in altro grado di istruzione è assolutamente valido per il raggiungimento del requisito dei tre anni di servizio per l’accesso all’abilitazione nella scuola secondaria. Il Tar Campania accoglie i ricorsi patrocinati dall’avv. Speranza per l’Anief e annulla i provvedimenti di esclusione emanati dall’Usr Campania nei confronti di due nostre iscritte.
L’avvocato ha ottenuto la conferma che l’interpretazione della normativa di accesso ai Pas prospettata dall’amministrazione scolastica circa la non cumulabilità del servizio prestato in ordini di scuola diversi, nello specifico gli anni di insegnamento nella scuola primaria da farsi valere per l’accesso ai Pas per la scuola secondaria, non trovava affatto rispondenza nelle disposizioni generali dei percorsi abilitanti (D.M. n. 85 del 18 novembre 2005), richiamato nelle premesse di dello stesso D.D.G. n. 58/2013 che indiceva i Pas.
Tra l’altro, come rilevato in udienza dal legale Anief e come accertato in sentenza, il D.D.G. n. 58/2013 non prevedeva espressamente la “non cumulabilità del servizio prestato sui due ordini di scuole limitandosi a richiedere all’art. 1 il requisito dei 3 anni di servizio, di cui uno nella classe di concorso per cui si concorre, con ciò lasciando intendere che per gli altri due anni i partecipanti potessero far valere il servizio prestato presso scuole di ordine diverso”.
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