Accettando o rinunciando alla nomina in ruolo si incorre nella cancellazione da alcune graduatorie in cui si è inseriti ma con effetti diversi a seconda della graduatoria da cui si viene assunti. Di seguito esamineremo tuta la casistica con riferimento alle seguenti graduatorie:
GaE ( Graduatorie ad esaurimento ) ex legge 296 del 27 dicembre 2006 che ne ha interdetto l’accesso ai nuovi inserimenti
La nomina in ruolo da una graduatoria ad esaurimento (GaE) comporta, dall’anno successivo, la decadenza e cancellazione da tutte le altre GaEin cui il docente risulta inserito. Idem nel caso in cui si ottenga nomina in ruolo su posto di sostegno: si sarà depennati anche dal posto comune o classe di concorso in cui si è eventualmente presente in GAE. L’accettazione non comporta invece la cancellazione dalle graduatorie di merito (es: GM2016). Pertanto, il docente, sempre dall’anno successivo, sarà cancellato anche dalle graduatorie d’istituto di I fascia poiché queste sono direttamente collegate alla permanenza del docente nelle graduatorie ad esaurimento, e in base a quanto comunicato dal MI con la nota 24335 dell’11/08 u.s. anche dalla GPS, giacché la nota , nel richiamare la disposizione dell’art 399 comma 3bis del decreto legislativo 297/94 ( TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione) ribadisce che “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
La rinuncia al ruolo da una graduatoria ad esaurimento (GAE) comporta esclusivamente la decadenza dalla relativa GAE in relazione alla classe di concorso oggetto della rinuncia e, nel caso di posto di sostegno, dalla corrispondente graduatoria di posto comune.
Inoltre, il docente sarà cancellato anche dalla corrispondente graduatoria d’istituto di I fascia relativa alla classe di concorso per cui ha espresso la rinuncia.
Pertanto, la rinuncia all’assunzione da GaE non comporterà effetti sulle restanti graduatorie ad esaurimento in cui il docente sia incluso né comporterà effetti sulle graduatorie di merito (GM)
Nel caso di accettazione di nomina in ruolo da graduatoria regionale di concorso 2016 si verrà cancellati dalla relativa graduatoria di merito mentre non si verrà cancellati da altre graduatorie di merito in cui si sia eventualmente inseriti. L’immissione in ruolo determinerà inoltre, l’anno successivo, la cancellazione da tutte le GaE della provincia in cui si è eventualmente inseriti e dalle corrispondenti GI di I fascia e, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Se, invece, si rinuncia alla nomina in ruolo da graduatoria concorso 2016 si decade solo dalla graduatoria per cui è stata espressa la rinuncia e si conserva il diritto alla permanenza sia nelle altre graduatorie di merito in cui si sia eventualmente inseriti sia nelle GaE.
Accettazione del ruolo da Graduatorie di Merito Regionali ad Esaurimento (Dlgs 59/17 – DDG 85/18) (Concorso Straordinario 2018 – Abilitati scuola secondaria)
L’accettazione del ruolo da GMRE 2018 comporterà, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Rinuncia al ruolo da Graduatorie di Merito Regionali ad Esaurimento (Dlgs 59/17 – DDG 85/18) (Concorso Straordinario 2018 – Abilitati scuola secondaria)
La rinuncia alla nomina in ruolo da GMRE 2018 comporterà il depennamento esclusivamente dalla graduatoria per cui è stata espressa la rinuncia, mentre si conserverà il diritto alla permanenza nelle altre graduatorie di merito in cui si sia eventualmente inseriti
Accettazione del ruolo da graduatorie di Merito Straordinarie Regionali (DM 17/10/2018 – (Concorso Straordinario 2018 – Scuola Infanzia e primaria)
L’accettazione della nomina in ruolo, comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Rinuncia al ruolo da graduatorie di Merito Straordinarie Regionali (DM 17/10/2018 – (Concorso Straordinario 2018 – Scuola Infanzia e primaria)
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla relativa graduatoria per cui è stata espressa la rinuncia, mentre si conserva il diritto alla permanenza in ulteriori altre graduatorie di merito.
Continuano in modo frenetico gli incontri tra organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e i…
L'insegnante di sostegno che è stata aggredita da una schiera di trenta genitori inferociti è…
“Nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il mio pensiero commosso va alle vittime…
La scrittrice Susanna Tamaro, in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha fatto una…
La recente sentenza della Corte di Cassazione del 11 giugno 2024 ha aperto una significativa…
È bene diffidare di chi vede complotti ovunque. Eppure qualche complotto esiste: i giovani vanno…