Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nuova nota con la quale fornisce indicazioni alle scuole per l’accoglienza degli studenti provenienti dall’Ucraina.
Tra le numerose informazioni, il MI spiega anche come dovranno essere gestite le iscrizioni e l’assegnazione degli studenti alle classi.
Ai fini dell’iscrizione degli studenti ucraini si applicano tutte le disposizioni vigenti per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale in
materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il diritto allo studio deve essere garantito dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.
Tali tutele si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati
e ai minori titolari dello status di rifugiato.
Inoltre, i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione e sono soggetti all’obbligo scolastico, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. E l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva, impregiudicato il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
I minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi ucraini, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione
dell’alunno ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto.
Considerata la probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina e, dunque, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l’inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.
Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti ucraini, tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese,
la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato – comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe – richiesta ai fini della validità dell’anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell’iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.
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