Spesso arrivano in redazione quesiti in merito all’obbligo di accompagnare in gita gli studenti, obbligo che in realtà, come sappiamo, non esiste.
Infatti, i regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti, in tali regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992.
Come funziona se in classe c’è un alunno disabile?
In molti casi, i docenti di sostegno chiedono se esiste l’obbligo per loro di accompagnare in gita o viaggio di istruzione i propri studenti disabili.
In realtà, bisogna ricordare che nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze. Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare tranquillamente.
Non esiste alcuna norma specifica che prescrive come accudire lo studente con disabilità o da chi deve sorvegliarlo: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi.
Ne consegue, che la sorveglianza potrà essere affidata all’insegnante di sostegno ma non necessariamente; infatti potrebbe essere designato anche un altro docente, o un operatore di assistenza, un collaboratore scolastico, un compagno (nelle scuole superiori), un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili. Tale figura, quindi, dovrà essere nota e predisposta dalla scuola in via preliminare in modo da organizzare le uscite didattiche o gli eventi extrascolastici tenendo conto anche di queste necessità.
In caso di disabilità grave?
Ad ogni modo, in buona parte delle occasioni, il docente di sostegno dà la propria disponibilità per accompagnare l’alunno con disabilità, ma ripetiamo, non è tenuto per legge, si tratta solo di pratica comune.
Così come, in caso di disabilità grave, è opportuno “invitare” alla gita o viaggio di istruzione un assistente all’autonomia. In realtà, questo passaggio è fortemente proposto dalla stesse famiglie, che già dispongono, nella maggior parte delle volte, di assistenti capaci e formati che conoscono perfettamente lo studente. In tal caso, potrebbero diventare un utile supporto per il docente designato all’accompagnamento dell’alunno H.