Con il disegno di legge n. 763, che si sta già discutendo in 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, gli accordi di rete tra scuole subiranno modifiche sostanziali.
Ricordiamo alcuni interventi della nostra testata giornalistica per segnalare alcuni accordi di rete illegittimi, che avevano lo scopo di modificare l’organico dell’autonomia delle scuole ad anno scolastico pienamente avviato.
Adesso, se venisse approvato il disegno di legge n.763, verrebbe abrogato il comma 71 dell’art.1 della legge 107/2015. In tale comma era previsto che gli accordi di rete avrebbero potuto individuare i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete. Questo non sarà più possibile anche perché ciò verrebbe espresso dal comma 70 del disegno di legge n.763 che andrebbe a sostituire il medesimo comma 70 della legge 107. Il nuovo comma 70 prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell’utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Un’altra importante novità del disegno di legge n.763 è quella per cui, ai sensi del comma 73-ter, il personale docente già titolare su cattedra alla data di entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.
Con il comma 73-bis del disegno di legge n.763, il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assumerà la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità è assegnata d’ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito.
Dall’anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato ad una istituzione scolastica oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all’interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell’istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell’infanzia, fino all’esaurimento delle assegnazioni stesse.
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