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Accordo di rete tra scuole: come funziona? Finalità, tipi di reti ed adempimenti dei dirigenti scolastici – Preparazione concorso Ds

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La guida per gli aspiranti dirigenti scolastici della Tecnica della Scuola: cosa bisogna sapere per superare il concorso in attesa del bando? Oggi parliamo di reti di scuole.

Il D.P.R. 275/1999, Regolamento dell’autonomia scolastica, ha introdotto con l’art. 7 le reti di scuole per consentire alle istituzioni scolastiche di ampliare, migliorare o potenziare l’offerta formativa, nell’ambito della loro autonomia organizzativa e didattica.

Le scuole possono promuovere accordi di rete o aderire a eventuali accordi precedentemente istituiti.

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Una rete va costituita mediante un accordo tra due o più scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, paritarie e legalmente riconosciute, ma è consentito partecipare anche ai privati, i quali possono anche farsi promotori di tali iniziative.

L’accordo può essere stipulato per attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento oppure di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, ma anche per acquisto di beni e servizi, a fini organizzativi e per tutte le attività coerenti con le finalità istituzionali.

Se l’accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento deve essere approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

Il DPR 275/1999 prevede anche che le scuole, singolarmente o in rete, possano stipulare convenzioni con università statali o private o con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti nel territorio nell’ottica della reciproca collaborazione per specifici obiettivi precedentemente definiti.

Finalità e contenuti delle reti di ambito

La legge 107/2015 suddivide il territorio regionale in ambiti  “inferiori alla provincia e alla città metropolitana” e prevede la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Inoltre esplicita, nel suo unico articolo, al comma 70, le finalità e i contenuti della rete:

  • valorizzazione delle risorse professionali
  • gestione comune di funzioni e di attività amministrative
  • realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti accordi di rete.

Le reti per la valorizzazione delle risorse professionali

Gli accordi di rete, secondo il comma 71 della legge citata sopra, precisano:

a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai Piani Triennali dell’Offerta Formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete

b) i piani di formazione del personale scolastico

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte

Le reti per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative

Il comma 72 della legge 107/2015 disciplina gli adempimenti amministrativi che le istituzioni scolastiche possono svolgere in rete:

  • cessazioni dal servizio           
  • pratiche in materia di contributi e pensioni
  • progressioni e ricostruzioni di carriera
  • trattamento di fine rapporto del personale della scuola
  • atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica. 

Le reti per la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale

Il comma 74 della stessa legge stabilisce che gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Indicazioni per la formazione delle reti, allegate alla Nota Miur prot. n. 2151 del 2016, prevedono una organizzazione delle reti secondo due tipologie:

  • la rete di ambito, che svolge una funzione di rappresentanza anche in ambito istituzionale, è stabile nel tempo e riunisce tutte le scuole statali dell’ambito territoriale individuato dall’USR e le scuole paritarie che partecipano alla rete d’ambito, in relazione alle azioni e alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni. L’accordo istitutivo della rete di ambito viene approvato dal consiglio di istituto di ogni scuola dell’ambito territoriale  
  • le reti di scopo si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l’ambito di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali e nazionali
  • Il ruolo di scuola capofila nella rete di scopo, costituita sull’accordo per una delle aree progettuali individuate, è ricoperto da un’istituzione scolastica individuata sulla base delle proprie esperienze, competenze e risorse professionali.

Ogni rete di scopo specifica i criteri per l’individuazione della scuola capofila di rete, ne specifica i compiti e l’articolazione organizzativa delle funzioni e concorda le procedure amministrative e le procedure riguardanti forme e modalità per garantire la trasparenza delle decisioni e della rendicontazione delle attività svolte e delle risorse impiegate.

Esempi di aree progettuali maggiormente individuate dalle scuole per le reti di scopo sono:

  • contrasto alla dispersione scolastica
  • progettazione e organizzazione per l’inclusione degli alunni diversamente abili, stranieri, disagiati economicamente e culturalmente, con difficoltà di apprendimento, ma anche di alunni ad alto potenziale, secondo la Nota Miur 562 del 3 aprile 2019, che riconosce gli alunni plusdotati come alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
  • attività di formazione per il personale scolastico.

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