Come già comunicato, in data odierna è stato raggiunto l’accordo sulla mobilità 2019.
Il contratto avrà validità triennale, ma le parti hanno convenuto che le trattative potranno essere riaperte qualora se ne ravveda la necessità.
Riportiamo di seguito una sintesi dei primi commenti dei Sindacati firmatari.
Flc Cgil
Il contratto è un contratto acquisitivo, che ripristina i diritti cancellati dalla “Buona Scuola”, archivia definitivamente la titolarità d’ambito e la chiamata diretta, ma soprattutto fornisce una risposta ai docenti che, causa la legge 107, ancora attendono di ricongiungersi alle loro famiglie dopo anni di servizio a centinaia di chilometri di distanza.
Rimangono irrisolte alcune questioni che la delegazione della FLC CGIL aveva posto al tavolo della trattativa: la mobilità del personale delle scuole italiane all’estero, la titolarizzazione degli insegnanti di religione e la mobilità del personale ATA ex co.co.co.
Su questi temi il Sindacato rilascerà delle dichiarazioni a verbale.
I punti salienti
Resta ferma la possibilità per tutto il personale di presentare annualmente la domanda di mobilità.
Le novità principali riguardano i docenti; per il personale educativo e ATA non ci sono sostanziali modifiche.
A partire dal 1° settembre 2019 tutti i docenti avranno una titolarità su istituzione scolastica, compresi gli incaricati triennali da ambito (cancellata la titolarità su ambito territoriale prevista dalla L.107/15).
Si potranno esprimere le preferenze puntuali di scuola e sintetica di comune, distretto e provincia con l’indicazione di 15 preferenze per tutte le province d’Italia: il vincolo triennale di permanenza opererà se soddisfatti su scuola oppure su comune e/o distretto subcomunale, ma limitatamente alla prima fase (quella comunale).
Ai docenti assunti il 1° settembre 2019, nel corrente anno scolastico al terzo anno del percorso FIT (da concorso 2018), sarà attribuita la titolarità, al termine delle operazioni di mobilità, sulla scuola di attuale incarico. Dunque questi docenti potranno partecipare alla mobilità relativamente all’a.s. 2020/2021.
Le disponibilità per la mobilità saranno sul 50% dei posti vacanti dell’organico di diritto (fino allo scorso anno era il 40%); il restante 50% è accantonato per le immissioni in ruolo.
Nel prossimo biennio saranno favoriti i trasferimenti interprovinciali rispetto alla mobilità professionale: sull’aliquota spettante, ai trasferimenti da fuori provincia saranno destinati l’80% dei posti disponibili dopo la fase provinciale nel 2019/2020, il 60% nel 2020/2021 ed il 50% nel 2021/2022.
È prevista anche per i licei musicali una fase transitoria che privilegia la mobilità professionale, in modo da favorire il passaggio di ruolo/cattedra dei docenti già utilizzati in questi anni sugli insegnamenti specifici aprendo, però, anche alla mobilità territoriale.
Gilda
La Gilda ha rifiutato di firmare il contratto sulla mobilità per 4 anni di seguito, perché conteneva le disposizioni di attuazione del sistema degli ambiti e della chiamata diretta previsti dalla legge 107/2015. Quest’anno, invece, ha dato l’ok all’accordo perché il governo ha deciso di cancellare gli ambiti e la chiamata diretta ripristinando il diritto alla titolarità della sede per tutti i docenti.
Ecco le novità più importanti contenute nella bozza di ipotesi di contratto.
15 preferenze su scuole, comuni, distretti e province
I docenti che presenteranno la domanda di trasferimento o di passaggio (di cattedra o di ruolo) potranno esprimere 15 preferenze analitiche e/o sintetiche indicando le scuole e/o i comuni e/o i distretti e/o le province. E coloro che otterranno il trasferimento o il passaggio acquisiranno la titolarità sulla sede di destinazione. Il nuovo contratto prevede la disapplicazione degli ambiti e la chiamata diretta al fine di conformarsi preventivamente alle disposizioni in tal senso previste dal disegno di legge di bilancio attualmente all’esame del Senato.
Continuità e punteggi anche per le assegnazioni ai plessi
Accogliendo una proposta avanzata dalla Gilda, nell’ipotesi di contratto sulla mobilità è stata inserita una clausola che vieta ai dirigenti scolastici di trasferire “a piacere” i docenti da un comune all’altro. Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che i presidi, per assegnare i docenti ai plessi e alle sezioni staccate ubicate in altri comuni, debbano, necessariamente, garantire agli alunni la continuità didattica e il principio del maggiore punteggio dei docenti scorrendo la graduatoria di istituto. Il vincolo poggia sulla necessità di evitare che gli alunni cambino insegnante frequentemente e, al tempo stesso, garantisce il rispetto del principio del merito prevedendo che, in caso di riduzione del numero delle classi, il docente da trasferire ad altro comune debba essere individuato nell’insegnante con meno titoli.
Licei musicali
Il nuovo accordo prevede anche una disciplina transitoria che garantisce la continuità didattica nelle discipline di indirizzo dei licei musicali. Alla mobilità professionale (passaggi di cattedra è di ruolo) verso queste particolari tipologie di scuole sarà destinato il 50% delle disponibilità. Il restante 50% andrà alle immissioni in ruolo. Le domande saranno presentate in formato cartaceo. Gli uffici compileranno una graduatoria con gli aventi titolo, graduati secondo il servizio specifico prestato nei licei musicali. Fermo restando il diritto di graduatoria, se tra gli aventi titolo risulteranno docenti nei confronti dei quali potrà essere disposta la conferma nel liceo di attuale servizio, gli aventi diritto saranno confermati con priorità. Dopo di che saranno effettuati i trasferimenti. Sulle sedi residue saranno effettuati gli ulteriori passaggi degli aventi titolo (che non avranno ottenuto la conferma) presenti in graduatoria fino alla concorrenza del 50% dei posti accantonati per la mobilità professionale. Se rimarranno altri posti, saranno assegnati in sede di mobilità interprovinciale.
Blocco triennale solo se il trasferimento è su scuola o distretto subcomunale
Il blocco triennale sulla sede di destinazione in caso di accoglimento della domanda di trasferimento o passaggio opererà solo nel caso in cui il docente dovesse ottenere un’istituzione scolastica per effetto della soddisfazione di una preferenza puntuale su scuola o, nelle città metropolitane, di una preferenza relativa a distretto sub-comunale.
Aliquote
Per quanto riguarda le aliquote è stato pattuito quanto segue.
Fermo restando il 50% di disponibilità riservato alle immissioni in ruolo, il restante 50% sarà così ripartito, anno per anno, nel prossimo triennio:
- 2019-20: 40 % ai trasferimenti interprovinciali e 10% ai passaggi
- 2020-21: 30% ai trasferimenti interprovinciali e 20% ai passaggi;
- 2021/22: 25% ai trasferimenti interprovinciali e 25% ai passaggi.