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Accordo sul tutor: la Corte dei Conti dovrà sciogliere alcuni nodi

Complicazioni in vista per l’accordo sulla sequenza contrattuale sull’art. 43 (tutor e anticipi) ? Forse sì, perché in realtà quella sottoscritta il 17 luglio è, per ora, solamente un’intesa preliminare che, per diventare operativa a tutti gli effetti ha bisogno ancora di alcuni passaggi non del tutto formali.
Intanto c’è il problema della firma dell’intesa: manca – come si può constatare consultando il sito Internet dell’Aran – la firma della Gilda che, secondo la parte pubblica, non avrebbe diritto a firmare le sequenze contrattuali derivanti dal CCNL del 2003 non avendo sottoscritto quest’ultimo contratto (ma allora perché il sindacato di Rino Di Meglio è stato convocato al tavolo della trattativa?)
C’è poi il passaggio il passaggio alla Corte dei Conti che dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’accordo. E qui i problemi si complicano perché qualche dubbio sulla validità delle disapplicazioni previste dall’accordo del 17 luglio appare più che comprensibile.
Per esempio si parla di disapplicazione dell’intero quinto comma dell’art. 7 del decreto n. 59, il cui primo periodo recita esattamente: “L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio”.
Ora, è bene precisare che il decreto 165/2001 consente sì la disapplicazione di norme di legge che in qualche modo modificano il rapporto di lavoro ma francamente appare difficile sostenere che la prima parte del 5° comma modifichi il rapporto di lavoro dei docenti.
L’accordo prevede anche la disapplicazione della norma relativa ai contratti di prestazione d’opera. Ma tali prestazioni non riguardano il CCNL del personale della scuola: può un accordo come quello del 17 luglio cancellare la possibilità di ricorrere a forme contrattuali previste dalla legge n. 30? Non solo, ma i contratti di prestazione d’opera erano comunque già previsti dall’art. 40 della legge 449 del 1997 (la legge finanziaria di quell’anno): che succederà ora ? quest’ultimo articolo resterà in vigore?
Come si vede le incertezze sono più di una, senza contare che il testo dell’articolo 43 del CCNL del 2003 è piuttosto chiaro: “la disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della legge n.53/2003 e delle connesse disposizioni attuative”. 
L’art. 43, cioè, consente di modificare alcune norme contrattuali in relazione all’entrata in vigore della legge di Riforma, ma non sembra consentire la disapplicazione di norme di legge.
La controprova potrebbe provenire dall’art. 142 del CCNL che prevedeva espressamente una lunga serie di disapplicazioni e che rimandava ad una successiva sequenza contrattuale (effettivamente conclusasi nei primi mesi del 2004) che riesaminasse tutta la materia dell’articolo in questione.
Ad ogni modo dopo che l’accordo del 17 luglio avrà superato lo scoglio della Corte dei Conti, dovrà essere approvato anche dal Consiglio dei Ministri e, successivamente, sottoscritto in via definitiva da Aran e Sindacati e infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il percorso, come si vede, è ancora lungo e qualche ostacolo potrebbe sempre presentarsi.
Reginaldo Palermo

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