Un nostro lettore, docente in una scuola X del comune A che è stata accorpata ad un’altra scuola Y del comune B, con codice meccanografico della scuola Y, ma plesso rimasto aperto nel comune A, ci chiede se i docenti titolari della scuola X hanno diritto, nelle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei soprannumerari, ai 6 punti di ricongiungimento al familiare residente nel comune A. C’è da dire, ci spiega il nostro lettore, che fino al 31 agosto 2024 le scuole X e Y sono distinte e separate, ma a partire dall’1 settembre 2024, per effetto del dimensionamento scolastico e degli accorpamenti tra scuole, saranno entrambe le scuole con il codice meccanografico unico della scuola Y.
La risposta a questa domanda trova i suoi riferimenti normativi nella nota 7 della tabella di valutazione della mobilità a domanda e d’ufficio, inserita all’interno del CCNI mobilità 2022-2025. In tale nota è scritto: ” Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.
lettera B) e lettera C) valgono sempre; lettera D) (cura e assistenza dei figli disabili, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
Quindi nel caso in specie del nostro lettore, diciamo che la scuola Y per la mobilità 2024/2025 e quindi per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, dovrà riconoscere ai docenti il punteggio di ricongiungimento al familiare residente nel comune B in cui è territorialmente sita la sede di organico, anche il punteggio per il ricongiugimento dei docenti al familiare nel comune A in cui continua ad esistere un plesso della scuola. In buona sostanza va applicata correttamente la nota 7 alla tabella di valutazione dei punteggi per la mobilità d’ufficio del CCNI mobilità 2022-2025.
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