Categorie: Personale

Accorpare più classi per l’assenza del docente è illegittimo

Ogni scuola avendo in organico i docenti di potenziamento, in caso di assenza di un docente, dovrebbe evitare la prassi, ancora troppo diffusa, dell’accorpamento di più classi.

Purtroppo stiamo riscontrando in più scuole che, in caso di assenza di un docente, si procede ad accorpare anche un’intera classe con un’altra, oppure ad utilizzare per la sostituzione i docenti di sostegno nonostante la presenza dell’alunno disabile.

In realtà è utile sapere che l’accorpamento delle classi o il loro smembramento in altre classi, l’utilizzo del docente di sostegno per fare supplenza in presenza dell’alunno disabile, o fare uscire una classe dalla scuola prima del regolare orario scolastico, soprattutto se gli studenti sono minori, sono provvedimenti del tutto illegittimi.

Ma quali provvedimenti andrebbero presi, in caso di assenza improvvisa di un docente, per garantire la sorveglianza dei ragazzi?

Se proprio non c’è la disponibilità di alcun docente a disposizione per supplire, più che adottare accorpamenti, smembramenti, potrebbe essere un collaboratore scolastico a vigilare la classe, oppure potrebbe lo stesso dirigente scolastico o uno dei suoi collaboratori entrare in classe a fare lezione.

Tuttavia pensare di dividere una classe, mandando gli studenti in altre classi, accorpare una classe ad altra classe, sostituire il docente assente utilizzando l’insegnante di sostegno in presenza dell’alunno disabile, sono scelte illegittime.

Si tratta principalmente di illegittimità sulle norme sulla sicurezza, qualora si stipino troppi ragazzi in pochi metri quadrati, ma anche lo smembramento di piccoli gruppi in più classi è lesivo dei diritti degli studenti e dei docenti della scuola, a svolgere correttamente i propri doveri.

Situazioni del genere possono essere tollerate nella loro eccezionalità, ma in alcun modo possono essere accettate quando diventano una consuetudine.

I docenti che dovessero essere chiamati a fare lezioni su classi accorpate o nel caso del docente di sostegno, anche in presenza dell’alunno disabile, farebbero bene a chiedere un vero e proprio ordine di servizio, per evitare ai sensi dell’art.18 del Dpr n.3/1957 di assumersi la personale o condivisa responsabilità di un atto chiaramente illegittimo

Lucio Ficara

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