Una stazione appaltante (scuola compresa) può procedere con acquisti autonomi, senza ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip, quando questa scelta risulti economicamente più vantaggiosa sotto il profilo qualitativo e quantitativo. In deroga all’obbligo di legge di utilizzare le convenzioni quadro, è quindi permesso stipulare un contratto autonomo che consenta un risparmio sui costi tramite una propria procedura di acquisto di beni e servizi, evitando gli strumenti messi a disposizione da Consip. In tali circostanze, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa, come la nullità del contratto, l’illecito disciplinare o la responsabilità amministrativa, in base all’articolo 1 del decreto legge n. 95/2012.
L’Anac, con il parere n. 54 approvato il 16 ottobre dal Consiglio dell’Autorità, ha confermato questa possibilità in un caso specifico riguardante l’affidamento di un contratto di servizi di pulizia, giunto alla scadenza per il biennio 2022-2024. In tale occasione, sebbene fosse disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha evidenziato che ricorrere a tale strumento, sulla base di discussioni con l’aggiudicatario della convenzione, avrebbe comportato un costo superiore del 300% rispetto al contratto precedente, pur mantenendo la stessa qualità del servizio. L’Anac ha sottolineato che la stazione appaltante può scegliere autonomamente il fornitore, a condizione che venga adeguatamente dimostrato un risparmio economico, supportato da verifiche puntuali svolte dalla stessa amministrazione.
Tale scelta, che è coerente con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, potrebbe consentire risparmi maggiori rispetto a quelli ottenibili tramite le procedure centralizzate gestite da Consip. Tuttavia, il parere dell’Autorità specifica che il ricorso a negoziazioni autonome è considerato un’eccezione all’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro.
Questa possibilità di acquisto indipendente è ammissibile solo se la stazione appaltante può giustificare adeguatamente la decisione, dimostrando di aver trovato condizioni migliorative, sia in termini qualitativi che quantitativi, rispetto a quelle delle convenzioni quadro. In ogni caso, le delibere devono essere trasmesse agli uffici di controllo competenti, affinché possano svolgere le funzioni di supervisione e monitoraggio richieste.
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