L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 comma 1 lettera d) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98.
Infatti il D.L. n. 69/13 dice “1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro: d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego…”.
Lo stesso Miur nella nota prot. n. 1878 del 30/8/2013 avente per oggetto: "Anno scolastico 2013/2014 – Istruzioni ed indicazioni operative n materia di supplenze al personale docente educativo ed Ata" lo fa presente: “Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98”.
Tale abolizione naturalmente riguarda sia il personale a tempo determinato sia quello a tempo indeterminato. Pertanto nessuno dovrà più presentare la certificazione all’idoneità all’impiego.
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