La “piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche” passa per “l’organico dell’autonomia” che “rappresenta, a tutti gli effetti, l’organico complessivo della scuola”.
Salta definitivamente, quindi, la presenza dell’organico di diritto, da una parte, e dell’organico di fatto, dall’altra, che ha determinato, quest’anno in modo palese, le differenze di trattamento tra coloro che hanno fatto domanda di trasferimento (con i posti dell’organico di fatto ancora non assegnabili) e chi ha presentato utilizzazione o assegnazione provvisoria (che hanno invece usufruito dei posti dell’organico di fatto.
. E nell’organico dell’autonomia confluiscono anche i docenti di “potenziamento”.
Perché “non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento”, tanto che “in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa”.
A chiarirlo è stato il Miur con la Nota n. 2852 del 5 settembre 2016, che in coerenza con gli “Orientamenti per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa”, intende “fornire indicazioni ed orientamenti di massima sulle potenzialità offerte dalla gestione dell’organico dell’autonomia”.
Nella nota si stabilisce, in modo chiaro, che l’organico dell’autonomia si realizza in una “logica unitaria”, avendo “lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
Il Miur fa anche presente che “l’anno scolastico 2015/2016 è stato un anno “di prima applicazione”, nel corso del quale si è avviato un processo “di grande cambiamento anche grazie all’utilizzazione dell’organico dell’autonomia”, il quale, attraverso “un’organizzazione più flessibile” è anche funzionale per l’attuazione del “nuovo sistema di individuazione e nomina “per competenze” dei docenti, che rappresenta uno dei cambiamenti più significativi introdotti dalla Legge 107/2015”.
Dal dicastero dell’Istruzione si fa anche notare che “le scuole hanno risposto in maniera ampiamente soddisfacente e positiva, realizzando, già nel corso dell’a.s. 2015/2016, esperienze molto significative”.
Hanno compreso, gli istituti, che “i docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche”.
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