La richiamata norma, ha previsto che i singoli comuni con propri regolamenti possono stabilireuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Alla luce di questa modificazione l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – ha emanato in data 20/4/2007, la circolare nº23/E che riporta ulteriori chiarimenti inerenti all’addizionale comunale.
La circolare ha fornito, tra l’altro, chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:
1) possibilità per i comuni di aumentare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale attraverso un regolamento;
2) criterio per cui l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio (in luogo di quella del 31 dicembre);
3) introduzione del versamento in acconto;
4) individuazione dei nuovi adempimenti a carico dei sostituti d’imposta in riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati.
La circolare prevede peraltro che qualora il reddito erogato dal sostituto d’imposta nel periodo precedente sia inferiore alla soglia deliberata dal Comune del percipiente dovrà applicare l’esenzione. Ciò sta a significare che le scuole che provvedono al pagamento degli emolumenti a supplenti o ad esperti esterni dovranno richiedere agli stessi il reddito percepito l’anno precedente, ai fini dell’applicazione dell’addizionale in argomento. Difatti se quest’ultimo dovesse risultare, al di sotto della soglia deliberata dai comuni, le scuole non dovranno applicare l’imposta in questione.