Per l’adeguamento antincendio degli asili, i livelli di priorità programmatica sono:
Le attività di adeguamento degli asili nido potranno essere effettuate secondo le citate indicazioni, fermo restando gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e l’osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del dm 16 luglio 2014. Le indicazioni, inoltre, potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.
A tal riguardo si ricorda che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine, più volte prorogato, per adeguarsi ai requisiti previsti dal DM 26 agosto 1992 per le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido.
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