Insufficiente definizione delle prestazioni negli atti di gara e mancato rispetto del principio di adeguata remunerazione di progettisti, architetti e ingegneri: questo è il richiamo dell’Anac alla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito dell’appalto per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici di proprietà dell’ente partenopeo.
Nella delibera n. 453 del 13 settembre 2023 l’Autorità ha evidenziato le suddette criticità.
Durante l’istruttoria è innanzitutto emerso che i documenti tecnici allegati al bando e le informazioni in essi contenute non erano adeguati a identificare chiaramente l’oggetto e l’entità delle prestazioni, contravvenendo ai principi di trasparenza e par condicio. Il che, tra l’altro, non ha consentito all’operatore economico concorrente di formulare in maniera consapevole e attendibile la propria offerta.
Secondo Anac, la carenza di elementi chiari sull’entità e l’esatta natura delle prestazioni non ha consentito agli operatori economici di avere piena contezza dell’onere richiesto per l’espletamento delle attività e di conseguenza della rimuneratività del contratto e questo può avere scoraggiato il mercato e ristretto la concorrenza.
L’Autorità inoltre contesta all’amministrazione di aver previsto l’anomala richiesta dell’esecuzione di attività definite di “metaprogettazione”, che dovrebbero essere prestazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal bando; tali prestazioni riguardano non solo l’acquisizione dei dati delle verifiche di vulnerabilità sismica già disponibili ma anche il riordino e la disamina critica dell’intera documentazione. Tutte attività che vanno adeguatamente compensate, ma che invece non risultano calcolate nella valutazione degli importi dei servizi richiesti.
In proposito, l’Anac richiama le Linee guida n. 1, ribadendo che per garantire l’adeguata remunerazione al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. Per calcolare il compenso del progettista infatti la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste, anche se riconducibili ai livelli di progettazione omessi. In caso contrario, verrebbe violato l’art. 36 della Costituzione secondo il quale al lavoratore deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione resa.