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Adempimenti conclusivi dell’esame di Stato

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“Ciascuna classe-commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva” .
1. E’ compito del presidente ricordare, che a ciascun candidato deve essere assegnato un VOTO FINALE complessivo espresso in centesimi, che è il risultato della somma dei punti relativi al credito scolastico, dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle prove scritte, al colloquio e dell’eventuale integrazione (“bonus” da 1 a 5 punti) attribuita sulla base dei criteri precedentemente motivati e stabiliti. Fermo restando il punteggio massimo di 100/100, l’eventuale integrazione di punti è riservata ai soli candidati, che abbiano ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove d’esame (le prove scritte più il colloquio) pari almeno a 70 punti. (Cfr. D.M. n. 99/2009, e O.M. art. 21, c. 5).
2. Per l’ATTRIBUZIONE DELA LODE, in aggiunta al 100/100, i criteri della Commissione devono includere obbligatoriamente le due norme dell’art. 3 del DM. 99/2009: in primis, la lode può essere attribuita solo ai candidati che abbiano conseguito, all’unanimità del CdC, il credito scolastico massimo complessivo di 25/25 punti frutto di una media annuale di voti superiore a 9, con nessun voto inferiore a 8 decimi (anche nel comportamento), e senza aver fruito di alcuna integrazione; in secondo luogo, hanno diritto alla lode soltanto quelli che abbiano anche raggiunto, il massimo punteggio in tutte le prove degli esami (75/75)”. La decisione di assegnare la lode deve essere presa all’unanimità da parte della Commissione.
3. Il PUNTEGGIO MINIMO complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. Se un candidato esterno non supera l’esame, questi ottiene comunque l’idoneità alla frequenza dell’ultima classe del corso di studi cui l’esame si riferisce, per aver superaro con esito positivo gli esami preliminari.
4. L’ESITO DELL’ESAME con l’indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la lode) è pubblicato per tutti i candidati nell’albo dell’istituto sede della commissione; ma nel caso di mancato superamento dell’esame verrà scritto soltanto “ESITO NEGATIVO” (cfr. art 6, c 4, DPR n. 122/2009).
5. Per gli alunni con DISABILITA'(cfr. art.17, c. 4, O.M.) e per i candidati in situazione di DSA (cfr. art.18, c. 2, O.M.) i quali abbiano svolto un percorso didattico differenziato e non abbiano conseguito il diploma di superamento dell’esame, la Commissione provvede ad attestare – per la parte di sua competenza – gli elementi utili al rilascio della certificazione prevista dal Regolamento: D.P.R. n.323/1998, art. 13, c. 2. Per questi candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate non va indicato nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto ma solo nella certificazione personale.
6. L’esito dell’esame EsaBbac è pubblicato, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, con la formula: “Esito EsaBac: Punti….” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “ESITO NEGATIVO” nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica. (Cfr. Art. 22. c. 4)

N.B. Nel caso che un commissario si rifiuti di firmare gli atti d’esame, il presidente registrerà espressamente il rifiuto, precisando che il commissario in questione ha partecipato alle operazioni d’esame e in particolare alla formulazione dei giudizi.