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Adempimenti finali di chiusura delle lezioni, il docente deve presentare i programmi svolti

Come accade ad inizio anno scolastico con la presentazione della programmazione educativa disciplinare, il docente a fine anno scolastico deve presentare i programmi effettivamente svolti durante l’anno scolastico. Questo tipo di adempimento finale è, in particolar modo, molto utile agli studenti della scuola secondaria di II grado che hanno riportato delle carenze da recuperare individualmente o addirittura una sopsensione del giudizio.

La firma degli studenti sui programmi

Alcuni dirigenti scolastici, nel ricordare le procedure per gli adempimenti finali, fanno presente che i programmi scolastici svolti vanno presentati in duplice copia e con la firma di almeno tre studenti della classe. Bisogna sottolineare che tale procedura, della duplice copia e delle tre firme degli studenti, è una prassi che non è basata su nessuna fonte normativa. Giuridicamente non ci sarebbe alcun bisogno della firma degli studenti sui programmi svolti, come per altro non è necessario produrre i programmi in dublice copia cartacea. Piuttosto, in una fase di dematerializzazione della pubblica amministrazione, sarebbe più corretto presentare i programmi svolti in formato digitale e firmati solamente dal docente della disciplina.

Tuttavia la firma degli studenti è una prassi volta a garantire la trasparenza e la presa d’atto del documento da parte degli alunni della classe. Quindi si può affermare che fare firmare i programmi agli studenti è un atto di condivisione non obbligatorio ma che comunque ha lo scopo “didattico” di fare riflettere la classe sul percorso svolto durante l’intero anno scolastico.

Normativa sui programmi finali

Quindi possiamo affermare che il programma svolto è un atto d’ufficio che deve avere necessariamente la firma del docente, il fatto che venga poi fatto firmare anche agli studenti è semplicemente una prassi per dare maggiore trasparenza al documento.

Nel d.lgs. 297/94 è sottolineato, in più articoli, che i programmi di insegnamento sono approvati con decreto del ministro. Tuttavia con l’entrata a regime dell’autonomia scolastica, il Miur si limita a presentare delle linee guida delle tematiche programmatiche da svolgere, poi sono le scuole che autonomamente, all’interno di queste linee guida, attraverso il lavoro dipartimentale, stabiliscono i programmi da svolgere.

Interessante da sottolineare è l’art.4 comma 6 del D.P.R. 122/2009 che si riferisce alla valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado.

In tale norma si comprende l’importanza della presentazione del programma effettivamente svolto e anche la correttezza della prassi di farlo firmare ad alcuni studenti della classe.

Infatti per come riportato nella norma succitata,  nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.

Lucio Ficara

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