I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, al termine di questo anno scolastico 2020/2021, tra gli adempimenti finali che devono eseguire, c’è anche quello di redigere in duplice copia i programmi effettivamente svolti durante le attività di insegnamento e regolarmente registrati sul registro di classe.
La prassi vuole, ma non è assolutamente un dovere di legge, che l’insegnante firmi il programma e lo faccia anche firmare a tre alunni della classe. Il documento del programma svolto è un atto d’ufficio che deve avere necessariamente la firma del docente, mentre il fatto che venga poi fatto firmare anche agli studenti è semplicemente una prassi per dare maggiore trasparenza al documento.
Nel d.lgs. 297/94 è sottolineato, in più articoli, che i programmi di insegnamento sono approvati con decreto del ministro. Tuttavia con l’entrata a regime dell’autonomia scolastica, il Ministero si limita a indicare delle linee guida delle tematiche programmatiche da svolgere, poi tocca alle scuole nella loro piena autonomia, all’interno di queste linee guida, attraverso il lavoro dipartimentale, stabilire i programmi da svolgere.
L’art.4 comma 6 del D.P.R. 122/2009 si riferisce alla valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, specificando che nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. In buona sostanza a margine degli scrutini le famiglie vengono immediatamente informate, prima della pubblicazione degli atti, delle non ammissioni e delle sospensioni del giudizio. Gli studenti con sospensione del giudizio dovranno recuperare, sulla base dei programmi svolti, le lacune emerse in sede di giudizio finale.
Per gli studenti con sospensione del giudizio, le scuole organizzano degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate. Sulla base dei programmi svolti e delle carenze indicate in sede di scrutinio finale, si effettuano almeno 15 ore di recupero per singola disciplina.
Il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.
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