Aperto ufficialmente l’anno scolastico 2022/2023, prima dell’entrata in classe degli studenti uno dei nodi più delicati da affrontare riguarda certamente la compilazione dell’orario delle lezioni e in particolare il rispetto di alcune norme relative alla distribuzione dei carichi orari dei docenti.
Per quanto riguarda l’orario di servizio dei docenti è tutto scritto nell’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 e ampliato, con la specifica dei posti di potenziamento, nell’art.28 del CCNL scuola 2016-2018.
Nell’art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è specificato che sono previste 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
L’art.28 del CCNL scuola del 19 aprile 2018 specifica che l’orario di servizio relativo all’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.
Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Per la definizione dell’orario scolastico settimanale si dovranno tenere conto prioritariamente della presenza a scuola di docenti che hanno cattedra oraria esterna, di docenti che hanno fatto ed ottenuto una richiesta di part time o di docenti che devono fare uso delle strutture comuni come la palestra o i laboratori. Ci sono anche i casi di docenti assegnati a più plessi della stessa scuola che devono avere il tempo di passare da un plesso ad un altro.
Oltra ai vincoli strutturali suddetti, ci sono anche quelli squisitamente didattici. Il bisogno, soprattutto per la scuola secondaria, di avere per le discipline di indirizzo o che hanno gli scritti due ore di insegnamento consecutive nella stessa classe. Nell’orario scolastico delle lezioni bisognerebbe guardare, quanto più possibile, a una distribuzione equa dei carichi di studio degli studenti e se è possibile evitare le materie più pesanti all’ultima ora di lezione.
Esistono Dirigenti scolastici che non fanno esprimere il Collegio dei docenti sui bisogni della formulazione dell’orario scolastico.
Questo è un comportamento illegittimo, infatti all’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 è scritto che il Collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.
Infine il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94, procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
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