Tutti i Dirigenti scolastici, prima dell’avvio delle lezioni, nei primi collegi docenti, devono proporre e fare deliberare al Collegio il piano annuale delle attività e formazione. Spieghiamo come si procede per deliberare il piano annuale dell’aggiornamento e formazione.
La normativa di riferimento che riguarda la formazione e l’aggiornamento è l’art.66 del CCNL scuola 2006-2009. In tale norma è disposto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative: promosse prioritariamente dall’amministrazione; progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
Con l’ultimo CCNL scuola 2016/2018, firmato il 9 febbraio 2018, si è potuto constatare che non è stata introdotta nessuna norma contrattuale di obbligatorietà della formazione dei docenti, tanto più non esiste nemmeno la possibilità di imporre, da parte dell’Amministrazione, monte ore annui o numero di crediti formativi di formazione obbligatoria.
Bisogna specificare che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali. Per approfondire l’argomento è utile ricordare che, ai sensi del su citato comma 124, la formazione obbligatoria deve essere svolta durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente.
Si ricorda che il servizio dei docenti è ancora regolato dagli artt.28 e 29 del CCNL scuola 2006/2009 e dall’art.28 del CCNL scuola 2016-2018, dove le ore di impegno del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali. È necessario specificare che l’obbligo imposto ai docenti a frequentare la formazione fuori dal perimetro dell’art.29, andrebbe a contrastare proprio con il comma 124 della legge 107/2015.
È importante chiarire che la formazione degli insegnanti diventa obbligatoria qualora sia il Collegio dei docenti a richiederla e a votarla. In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è stato prorogato per quanto riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018.
Quindi come suddetto, ribadiamo che nel contratto collettivo nazionale della scuola 2006/2009, al comma 1 dell’ art.66, è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Su questo argomento è anche vero che le scuole sono in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del ministero, in relazione alle nuove disposizioni del DL 36 del 30 aprile 2022 (convertito in Legge 79 del 29 giugno 2022). In questi giorni dovrebbe infatti venire pubblicato il Dpcm di attuazione di molte delle disposizioni del decreto 36, grazie al quale potranno essere sciolti i principali nodi sulla nuova formazione incentivata.
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