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Afam, cessazioni dal servizio

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Nella nota ministeriale vengono definite le modalità per l’applicazione dell’art. 72 della legge 133/2008 e la tempistica dei vari adempimenti.

Tra le novità: la possibilità di rimanere in servizio oltre i 65 anni di età (al massimo per un biennio), non è più di esclusiva facoltà del lavoratore ma essa è subordinata alle esigenze dell’Amministrazione, che peraltro ha la possibilità di collocare a riposo d’ufficio il personale che abbia già maturato i 40 anni di contribuzione.
Per il personale dell’Afam i requisiti per la pensione di anzianità per il 2009 sono di 35 anni di contributi congiunti ad almeno 58 anni di età anagrafica (per l’intero anno e non solo per il primo semestre). Restano confermati il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni di età (60 anni per le donne).

La domanda va presentata all’istituzione di appartenenza e, nel caso di domanda di cessazione, anche direttamente alla competente sede provinciale dell’Inpdap entro il 31 gennaio 2009.