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Afam, due pesi e due misure?

I diplomati del Conservatorio (ora AFAM) che hanno conseguito il Diploma conclusivo degli studi secondo l’ordinamento previgente alla legge 508/99, secondo moltissimi Tribunali del Lavoro, con pronunce a partire dal gennaio  2015 (tra i  primi Pavia, Brindisi, Benevento…), sono stati illegittimamente collocati nelle graduatorie di istituto di terza fascia, anzichè in quelle di seconda fascia.

I diplomati del Conservatorio (ora AFAM) che hanno conseguito il Diploma conclusivo degli studi secondo l’ordinamento previgente alla legge 508/99, secondo moltissimi Tribunali del Lavoro, con pronunce a partire dal gennaio  2015 (tra i  primi Pavia, Brindisi, Benevento…), sono stati illegittimamente collocati nelle graduatorie di istituto di terza fascia, anzichè in quelle di seconda fascia.In particolare i giudici di merito hanno considerato discriminatorio ed illegittimo l’operato del Ministero, che ha negato l’inserimento nella seconda fascia ai diplomati Conservatorio vecchio ordinamento, e pertanto hanno riconosciuto valore abilitante al Diploma di Conservatorio vecchio ordinamento.

Al fine di evidenziare la chiarezza con la quale i Tribunali hanno inserito i ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto, si riporta, a titolo esemplificativo, un passaggio della decisione del Tribunale del Lavoro di Vallo della Lucania del 9 Febbraio 2017: “…Come detto l’art. 1, comma 107 della L. 228/2012 ha equiparato  il diploma AFAM vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello.

E’ pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro i1 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. Tribunale Pavia del 14.9.2015 ; cfr. Tribunale di Benevento ordinanza del 23.1.2015). Ne deriva che il ricorrente in possesso sia del diploma di scuola secondaria superiore che di quello AFAM vecchio ordinamento (omissis) ha diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di II fascia per gli anni 2014/2017 in quanto titolare di un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento…”.Nell’ultimo biennio l’orientamento favorevole della giurisprudenza è stato pressochè unanime in tutta Italia, ed il Miur, ci risulta, non ha mai impugnato alcuna decisione.

La quasi totalità di queste sentenze di accoglimento è perciò oramai passata in giudicato e centinaia di ricorrenti si trovano pertanto, a pieno titolo, nelle graduatorie d’istituto di seconda fascia, in quanto riconosciuti abilitati dai Tribunali del Lavoro.Il 27 ottobre il TAR Lazio, con sentenza n. 07913/2017, ha però respinto, con argomentazioni tecnicamente, a nostro avviso, discutibili, un analogo ricorso presentato da docenti in possesso del titolo AFAM rilasciato al termine della frequenza di un corso di studi secondo l’ordinamento previgente al 1999.
Tale orientamento negativo è stato poi ribadito a dicembre con diverse sentenze seriali, con cui il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da oltre 3000 ricorrenti AFAM.

La conseguenza è stata che, a partire da questa data, i Tribunali del Lavoro hanno cambiato il proprio orientamento giurisprudenziale, cominciando a respingere i ricorsi sia in sede cautelare che in sede di giudizio di merito.Giova rammentare che lo stesso T.A.R. del Lazio, riunitosi collegialmente in data 13 settembre 2017, aveva invece accolto, in sede cautelare, le ragioni dei ricorrenti in possesso di diploma Conservatorio vecchio ordinamento, confermando il decreto monocratico favorevole in precedenza emesso a fine agosto.Tutto legittimo dal punto di vista giuridico, è chiaro, ma è anche che si è venuta a creare una situazione fortemente discriminatoria e, per molti versi, paradossale: centinaia di decisioni, favorevoli sono già passate in giudicato. I docenti che sono stati “più veloci” ad adire le vie legali non solo rimarranno quindi, a pieno titolo, nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto, e parteciperanno anche, in quanto abilitati, alla fase riservata dell’emanando bando FIT.

Migliaia di docenti, invece, pur essendo in POSSESSO del MEDESIMO TITOLO di STUDIO, si trovano sia esclusi dalla seconda fascia, sia costretti a partecipare al concorso ordinario per l’ammissione al FIT. Sono inoltre obbligati anche  a conseguire i 24 CFU previsti dalla nuova normativa.E’ evidente che tale situazione, diversa negli esiti concreti a seconda della velocità (!!) con cui è stata azionata la pretesa, è fortemente discriminatoria ed iniqua: in uno Stato di Diritto tutti coloro che posseggono lo stesso titolo di studio devono avere le medesime opportunità lavorative e la medesima valutazione giuridica.Senza voler scendere in approfondimenti tecnici e senza voler entrare nel merito processuale della questione, ci appare evidente la necessità di trovare una soluzione di tipo politico alla vicenda. Le soluzioni, a volerle vedere, non mancano.Migliaia di docenti attendono, con preoccupazione, l’evolversi della vicenda.

Mauriello Franco

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