In particolare, nella circolare sono descritte le procedure per l’utilizzo della delega unica di pagamento modello F24, ordinario e telematico, nonché esposte alcune indicazioni concernenti la correzione di eventuali errori formali e il ravvedimento operoso.
Home Archivio storico 1998-2013 Generico Afam: modalità di versamento delle ritenute alla fonte Irpef e dell’Irap
Afam: modalità di versamento delle ritenute alla fonte Irpef e dell’Irap
Com’è noto, i soggetti privati e gli enti pubblici non ricompresi nelle Tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, tra i quali rientrano anche le istituzioni Afam, hanno l’obbligo, ai sensi del D.M. 5 ottobre 2007, di provvedere al versamento delle ritenute operate a titolo di addizionale comunale all’ Irpef, avvalendosi del modello F24 di delega unica di pagamento. Lo stesso modello va anche utilizzato per il versamento delle altre ritenute alla fonte operate a titolo di Irpef e di addizionale regionale all’ Irpef, oltre che per l’imposta sulle attività produttive (Irap).
Modalità e termini di versamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, le Istituzioni Afam devono utilizzare l’ordinario modello F24 telematico (non il modello F24 EP) per provvedere al versamento delle ritenute operate a titolo di Irpef e di addizionale regionale e comunale all’ Irpef , nonché dell’Irap. In caso di comprovate difficoltà ad utilizzare la procedura telematica è, altresì, possibile provvedere al versamento tramite il modello cartaceo.
Per la compilazione, è possibile utilizzare il software gratuito disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre l’invio telematico va effettuato utilizzando i servizi disponibili su http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Per compilare e spedire il modello si può anche utilizzare il servizio “F24 Web”, senza la necessità di installare alcun software.
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti, per quanto riguarda Irpef e addizionali, mentre, in riferimento all’Irap, il versamento va eseguito nel mese successivo a quello dell’erogazione delle retribuzioni e dei compensi. Vanno effettuati tutti i versamenti, qualunque sia la cifra, in quanto non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non eseguire il versamento.
Il modello F24 consente, inoltre, il contestuale versamento anche dei contributi previdenziali Inps e, qualora dovute, anche dell’Ires, Iva e Ici.
Sanzioni e ravvedimento operoso
Le violazioni che non attengono ad insufficienti od omessi versamenti, fermo restando il rispetto delle scadenze di versamento, configurano violazioni meramente formali, non suscettibili di sanzioni. Trattasi, ad esempio, di casi in cui vengono indicati in maniera errata codici tributo o periodi di riferimento. Anche le violazioni formali, per ragioni di trasparenza amministrativa, vanno comunque segnalate con un’apposita richiesta di rettifica da presentare ad uno qualsiasi degli Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora, invece, la violazione attenga ad un insufficiente od omesso versamento, l’Istituzione Afam può avvalersi del ravvedimento operoso e versare, oltre al tributo ed agli interessi, le sanzioni in misura ridotta.