Dopo la pronuncia del Consiglio di stato sul mancato valore abilitante del dottorato di ricerca, arriva un’altra doccia fredda per i precari, stavolta i diplomati AFAM.
Il Tar del Lazio ha respinto oltre 3mila ricorsi che proponevano il riconoscimento del valore abilitante del titolo ai fini dell’inserimento in seconda fascia di istituto. Di conseguenza, anche per loro si prospettano porte chiuse per il concorso docenti 2018 abilitati.
Infatti, i ricorrenti avevano chiesto al Tribunale amministrativo di riconoscere l’illegittimità del decreto ministeriale sulle graduatorie di istituto, nella parte in cui non ha ricompreso, e quindi ha escluso, la possibilità di iscrizione nella II fascia di Circolo e di Istituto – riservata ai docenti in possesso di abilitazione – ai diplomati AFAM c.d. “vecchio ordinamento” che, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente sarebbero da ritenersi tutti ipso jure “abilitati” all’insegnamento”.
Prendendo spunto dall’art. 4 , comma 1 della legge L. 21 dicembre 1999, n. 508 (Validità dei diplomi) e intendendo i diplomi “vecchio ordinamento” quelli risalenti a prima del 1999, il Tar fa notare che “i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione” mentre, al comma 2, venne precisato che “Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio”.
Il testo della sentenza riporta quindi che “la legge del 1999, come modificata nel 2002, ha quindi distinto tra valore del diploma c.d. “vecchio ordinamento” ai fini “dell’accesso all’insegnamento” e valore di tale diploma ai fini “dell’abilitazione all’insegnamento”: a tal fine, il legislatore per l’insegnamento nelle classi di concorso A31/A32 ha richiesto il possesso di specifici diplomi conseguiti al termine dei Corsi di didattica della musica, unitamente al requisito del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. Col D.M. n. 137 del 28.9.2007 i corsi di didattica della musica sono stati, quindi, ridefiniti nei “corsi accademici biennali di II livello finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A31-A32) e di docenti di strumento (classe di concorso A77). Ne deriva che se i titoli del c.d. vecchio ordinamento, conseguiti entro il 1999, erano sufficienti ai fini dell’accesso ai concorsi, lo stesso non vale ai fini dell’abilitazione all’insegnamento”.
Inoltre, l’art. 4, comma 1, L. n. 508/99 (prima della normativa del 2002, che ha sostituito la precedente versione della norma) avendo genericamente riguardo all’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione, dispone di una situazione differente rispetto a quella relativa all’abilitazione all’insegnamento. Quest’ultima, infatti, presuppone il possesso di un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti. Quindi, il diploma equipollente consente di svolgere in Italia un’attività professionale che può anche concretarsi nello svolgimento di supplenze, nei limiti in cui l’ordinamento scolastico non richiede per le stesse il necessario possesso dell’abilitazione, mentre per il riconoscimento dello specifico valore abilitante del titolo ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, è necessario un ulteriore specifico provvedimento rivolto a riconoscere quello in questione quale titolo di formazione professionale, ai sensi della normativa vigente “ (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 22-08-2006, n. 4932).
La conseguenza delle sentenze sui dottori di ricerca e sui diplomati AFAM avrà sicuramente degli effetti anche sul prossimo concorso docenti 2018 riservato agli abilitati. Infatti, anche se a confermare l’esclusione sarà comunque la pubblicazione del bando, risulta evidente che difficilmente potranno esserci sorprese in merito. La giurisprudenza ha stabilito infatti che il titolo di dottore di ricerca e di diplomati AFAM non sono abilitanti all’insegnamento, pertanto pare impossibile la loro partecipazione ad un concorso riservato a chi possiede il titolo di abilitazione.
Sentenza AFAM N. 07525 2017 REG
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