Afam, validità titoli di studio dopo percorsi sperimentali
Essendo pervenute alla Direzione generale per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica notizie in merito alla “asserita” non validità dei diplomi accademici di 1° e 2° livello, rilasciati dalle istituzioni Afam a conclusione di percorsi a carattere sperimentale, attivati previa autorizzazione ministeriale ed al fine di una corretta informazione, per non arrecare turbative tra gli interessati, con apposita nota prot. 2910 del 19 aprile 2007 la stessa Direzione generale invita i Direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, degli Istituti musicali pareggiati, delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, degli Isia di comunicare alla Consulta degli Studenti che i suddetti diplomi, ancorché rilasciati a termine dei suddetti percorsi, hanno piena validità legale a tutti gli effetti e sono riconosciuti a livello europeo attraverso le mobilità del programma Erasmus e in ambito Universitario nel caso di prosecuzione degli studi nei corsi specialistici e di dottorato di ricerca. A supporto di tale precisazione la s nota ministeriale fa riferimento agli analoghi percorsi formativi da tempo autorizzati in altri settori dell’istruzione della scuola secondaria ed universitaria, che, pur a carattere sperimentale, rilasciano titoli aventi assoluto valore legale.