In occasione della approvazione di un disegno di legge in materia di tributi, fondazioni bancarie e gare indette da Consip il Senato ha approvato nei giorni scorsi una modifica alla legge finanziaria del 2003.
In pratica viene introdotto nell’art. 24, il comma 4 bis che recita testualmente:
"Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonchè tutte le amministrazioni pubbliche .. [omissis] .. escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip Spa. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscriti, previste al comma 4".
La disposizione – per diventare operativa – dovrà essere approvata anche dalla Camera.
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