Il D.M. 26/8/92 specificando che “le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti” non pone alcun limite all’affollamento massimo di ciascuna aula anzi, si esplicita che ogni aula può contenere anche più di 50 persone (si pensi ad esempio alle aule universitarie), a condizione che le porte siano sufficienti. Sulla base di quanto sopra evidenziato, ogni aula può pertanto contenere:
- fino a 25 persone se la porta si apre nel senso contrario all’esodo (verso l’interno del locale),
- fino a 50 persone se la porta si apre nel senso dell’esodo (verso il corridoio o comunque verso l’esterno del locale),
- più di 50 e fino a 100 persone se le porte sono almeno due e dimensionate per avere una capacità di deflusso adeguata, di cui una dotata di maniglione antipanico.
Il DM 26/08/92 al punto 5.0 dice che il massimo affollamento consentito nelle aule scolastiche è di 26 persone, di cui 25 alunni + 1 docente. Tale calcolo viene sviluppato dai Vigili del Fuoco in relazione ai principi della prevenzione incendi.
Nello stesso decreto, si prescrive anche che “le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20m ed aprirsi nel senso dell’esodo”.
Il valore di 26 persone/aula costituisce il parametro ufficiale in vigore all’epoca dell’emanazione del DM 26/8/1992 che al p.to 5.0 prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare dell’attività sottoscriva apposita dichiarazione.
Ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule è che queste dispongano di idonee uscite come prescritto al p.to 5.6.
A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero dell’Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza (Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6/5/2008).