In particolare l’art 13 recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore” al comma 3 prevede agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni alle istituzioni scolastiche. Anche per le scuole, quindi, arrivano le stesse agevolazioni esistenti per le fondazioni per chi vorrà effettuare delle denotazioni a favore delle scuole medesime. E’ prevista la possibilità per le persone fisiche di detrarre dall’imposta e per le imprese di dedurre dal reddito (nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato, con un limite massimo di 70mila euro l’anno) le erogazioni liberali effettuate nei confronti di istituti scolastici (il versamento deve avvenire tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997). Di seguito si riporta il comma 3, art. 13 nel testo approvato dal Senato:
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 b) all’articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemai di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; ) all’articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».