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Agevolazioni per il rientro in Italia di ricercatori e docenti

La novità è contenuta nell’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010 relativamente al quale l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, fornisce appositi chiarimenti.

L’art. 44 suddetto ha previsto un’agevolazione fiscale ai fini Irpef e Irap per incentivare il rientro in Italia per i ricercatori e i docenti residenti all’estero. Si tratta in un’estensione temporale di quanto già disposto dall’art. 17, comma 1, del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), che trova applicazione fino al periodo d’imposta 2015. Quest’ultima norma, infatti, favorisce il rientro dei docenti e ricercatori residenti all’estero che vengono a svolgere l’attività in Italia e acquistino e mantengano la residenza in Italia nell’arco dei cinque anni successivi a quello di entrata in vigore del decreto stesso, ed è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi d’imposta successivi. 
Con l’art. 44 si estende quindi l’agevolazione fino al 31 dicembre 2017.
Ai fini Irpef, il beneficio consiste nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente (o dal reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) e di lavoro autonomo del 90% dei compensi percepiti da detti soggetti in relazione all’attività di ricerca; mentre, ai fini Irap, detti compensi non concorrono alla formazione della base imponibile del ricercatore, se si tratta di un lavoratore autonomo, oppure del sostituto che eroga i compensi, nel caso questi si riferiscano a redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Il ricercatore, in particolare, può svolgere attività a favore di Università o altri centri di ricerca pubblici e privati, nonché di imprese o enti che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui operano, dispongano di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
Condizioni essenziali perché ricercatori e docenti possano usufruire delle agevolazioni fiscali sono:
– possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
– non devono essere occasionalmente residenti all’estero;
– devono aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca;
– pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
– devono acquisire e mantenere la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell’agevolazione.
Resta comunque valido quanto precisato con precedente circolare della stessa Agenzia in data 8 giugno 2004.
Lara La Gatta

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