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Aggiornamento delle Gae: domande entro l’8 luglio

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Salvo proroghe, i docenti interessati all’aggiornamento delle Gae dovranno presentare domanda, esclusivamente mediante modalità telematica in “Istanze on line”, entro l’8 luglio 2017.

Tutte le indicazioni in merito sono contenute nel D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017.

Il Decreto disciplina, con effetto dall’a.s. 2017/18, le consuete operazioni annuali di:

  • scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l’abilitazione entro il termine del 8 luglio 2017;
  • aggiornamento degli elenchi per effetto dell’acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati entro la medesima data da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria;
  • presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la stessa data per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell’art. 14 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Il D.M. dispone inoltre che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e del D.M. n.259 del 9 maggio 2017, gli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di primo e secondo grado,  inclusi gli aspiranti che presenteranno domanda agli effetti del decreto, figureranno a decorrere dall’a.s. 2017/18 nelle graduatorie corrispondenti alla classe di concorso istituita con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017. Infatti, la Legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 ha disposto la proroga dell’aggiornamento delle citate graduatorie ad esaurimento all’a.s. 2018/2019, per il triennio successivo.

 

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Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento interessati saranno, analogamente, collocati nella graduatoria di confluenza con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017 privilegiando:

  • la graduatoria di fascia più favorevole;
  • a parità di fascia, la graduatoria con punteggio maggiore;
  • a parità di fascia e punteggio, la graduatoria con maggiore anzianità di iscrizione.

Il decreto infine dispone che ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto di equipollenza dal Miur, è rideterminato, su domanda, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso.

L’attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento comporterà la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella dei valutazione dei titoli.

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