Il recentissimo decreto ministeriale relativo all’aggiornamento delle Gae e delle graduatorie di istituto all’articolo 4 chiarisce anche alcuni aspetti riguardanti il sostegno.
Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti per il sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
Anche per il sostegno esistono le fasce, ma i criteri alla base della collocazione entro queste fasce variano in relazione al grado di scuola.
In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all’insegnamento prestato nello specifico strumento.
Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di
specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato.
In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.
Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per la specifica disabilità dell’alunno.
Il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.
Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l’apposita sezione, a condizione che non abbia conseguito, ai sensi del decreto ministeriale n. 21 del 2005 articoli 2, 3 e 4 attuativi della legge n. 143/2004, né il titolo di specializzazione, né l’idoneità, né l’abilitazione all’insegnamento.
Per accedere all’insegnamento nelle scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi) è necessario essere in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dello specifico diploma di specializzazione.
Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio.
Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva.
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