Come abbiamo riportato in precedenza, è stato firmato il decreto in merito all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 2019. Le domande potranno essere presentate dal 26 aprile al 16 maggio 2019.
Ricordiamo che l’aggiornamento Gae 2019 riguarda il personale docente ed educativo abilitato, già presente nelle stesse graduatorie e sarà valido per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La presentazione delle domande – con eventuali titoli e servizi svolti nell’ultimo quinquennio oppure conseguiti anche prima del maggio 2014 ma mai presentati – riguarderà condizioni di permanenza, aggiornamento, trasferimento e conferma.
Per facilitare la compilazione è disponibile un facsimile del Modello 1.
Successivamente per la costituzione delle graduatorie di istituto di prima fascia sarà possibile effettuare la scelta delle sedi tramite POLIS nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 29 luglio 2019.
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Ci sarà la possibilità di reinserimento nelle GAE di quei docenti che ne erano stati cancellati per la mancata presentazione dell’istanza in occasione dei precedenti aggiornamenti.
Il reinserimento, tuttavia, non sarà automatico ma solo a seguito di apposita domanda: chi non la farà, comunque, potrà chiedere il reintegro fra tre anni, in occasione della prossima “finestra” di rinnovo delle GaE.
Sarà possibile cambiare provincia indicando anche quelle province in cui le GaE oggi risultano esaurite, seguendo quindi un recente parere del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda i diplomati magistrale, tutti i docenti che hanno ricorsi pendenti potranno confermare l’iscrizione con riserva anche cambiando provincia, pur mantenendo la riserva. Ciò vuol dire che non appena arriverà la sentenza di merito, la presenza in Gae cadrà.
In tutti i casi, la domanda dei vari insegnanti dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica POLIS “Istanze on line”.
Conseguentemente alle GaE, verranno aggiornate anche le graduatorie di istituto di prima fascia.
Inizialmente, l’aggiornamento era stato previsto per il 2017, poi però prorogato al 2018/2019.
Poi, in base alla legge 12 dell’11 febbraio 2018 di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, già in Gazzetta Ufficiale, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non subirà nessuna proroga al 2020.
Stiamo parlando delle liste ormai vigenti dall’anno scolastico 2014/2015, che sarebbero dovute essere aggiornate alla fine del triennio 2014/2017, ma che l’articolo 1 comma 10-bis, della legge n.21, 2016, ne aveva previsto la proroga: “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.”
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