Come abbiamo scritto in precedenza, nel pomeriggio del 10 aprile l’incontro fra Miur e sindacati in merito al prossimo aggiornamento gae 2019 ha fornito alcuni dettagli in merito alla tempistica ed alla natura stessa delle operazioni di aggiornamento.
Uno dei punti evidenziati è quello relativo al reinserimento in Gae 2019 per quei docenti cancellati in seguito al mancato aggiornamento.
Pertanto, al prossimo aggiornamento gae 2019, potranno accedervi tutti quei precari che alla scorsa finestra non hanno presentato aggiornamento e che quindi sono stati cancellati dalle liste.
Tale indicazione sarebbe in coerenza quindi con i numerosi esiti delle sentenze che nell’ultimo periodo hanno sancito in più di un’occasione come sia illegittimo il depennamento di quei candidati che non presentano domanda di aggiornamento.
L’ultima, in ordine di tempo riportata da questa testata è quella relativa alla Corte d’Appello del Tribunale di Salerno, che ha sancito appunto il reinserimento nelle graduatorie di istituto di un docente che non aveva presentato domanda di aggiornamento. In quel caso il tribunale ha motivato la decisione stabilendo che la mancata presentazione della domanda diretta alla permanenza nella relativa graduatoria comporta la cancellazione del docente dalla stessa per gli anni successivi, ma, tuttavia, il recupero mediante reinserimento (previsto dalla stessa norma) non è stato abolito in via definitiva. La Corte dunque ha concluso per il legittimo reinserimento in GAE della docente.
Sul tema abbiamo anche pronunce della Cassazione che con la sentenza n.28258, del 27.11.17, prendendo come faro l’interpretazione della legge 296/2006, da un lato prevede l’esclusione dalla graduatoria in caso di mancato aggiornamento, perché indicherebbe la mancanza di volontà nel permanere in graduatoria, dall’altro però deve ritenersi che il docente che già figura nelle GaE non sia tenuto obbligatoriamente a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l’esclusione dalla graduatoria stessa.
Attenzione però: il reinserimento, tuttavia, non sarà automatico ma avverrà solo a seguito di apposita domanda: chi non la farà, comunque, potrà chiedere il reintegro fra tre anni, in occasione della prossima “finestra” di rinnovo delle GaE.
Tuttavia, per ogni specifica, rimandiamo alla pubblicazione del bando, che metterà nero su bianco quanto scritto fino a questo momento.
Per quanto riguarda invece la tempistica, il Miur ha fatto sapere che il bando dovrebbe essere pubblicato entro aprile e la scadenza proposta dovrebbe cadere nella seconda metà di maggio: le domande saranno presentate tramite istanza su Polis.
Successivamente, sarà possibile aggiornare anche l’elenco delle scuole per le graduatorie d’istituto di prima fascia, tramite la presentazione dello specifico modello, sempre in Istanze OnLine.
Infine, è bene ricordare che le graduatorie ad esaurimento, avranno validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e potranno essere utilizzate per le immissioni in ruolo, le supplenze annuali fino al 31 agosto e supplenze fino al 30 giugno.
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