Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce prima, seconda, terza e aggiuntiva, denominata quarta delle graduatorie a esaurimento costituite in ogni provincia, può presentare domanda di aggiornamento o reinserimento chiedendo la valutazione del servizio e dei titoli conseguiti nel periodo che va dal 16 maggio 2019 fino al 4 aprile 2022 data di scadenza della domanda.
Il personale docente e educativo iscritto nelle GAE ha diritto alla valutazione dei titoli secondo il seguente allegato al decreto n° 60 del 10 marzo 2022:
Scuola primaria e infanzia.
Esclusivamente per i docenti di scuola primaria o infanzia, qualora avessero prestato servizio nelle sezioni primavera, indipendentemente dalla fascia d’inserimento, possono scegliere il posto d’insegnamento su cui attribuire il servizio prestato, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico:
Il personale docente e educativo qualora dovesse aver conseguito, anche in uno dei paesi europei, un titolo di accesso più favorevole può chiedere la rideterminazione del punteggio secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli di terza fascia (allegato 2) punto A.4.
Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione riguardante la terza fascia delle graduatorie a esaurimento, da una graduatoria ad altra.
I titoli di accesso non possono essere sostituiti dai titoli non compresi tra quelli di accesso alle graduatorie a esaurimento.
I diplomi di perfezionamento universitari a esso equiparati per legge o per Statuto sono valutati come il dottorato di ricerca.
L’inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami non è valutabile come abilitazione.
I servizi svolti nelle piccole isole, negli istituti penitenziari e nelle pluriclassi delle scuole primarie di montagna, dall’anno scolastico 2003/2004 fino all’anno scolastico 2006/2007, vanno valutati il doppio.
I servizi prestati nelle scuole statali o riconosciute dei paesi dell’unione europea, sono equiparati ai servizi prestati nelle scuole italiane.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Al personale docente e educativo, iscritto nelle graduatorie a esaurimento, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio riguardante la durata del progetto.
È altresì valutabile come servizio d’insegnamento, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi, fino a un massimo di 8, dall’anno scolastico 2012/2013.
Le attività progettuali, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.
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