Abbiamo già segnalato alcune Faq del ministero dell’Istruzione sulla compilazione della domanda. Di recente il Mi ha chiarito anche come vanno inseriti i 24 crediti formativi e in quale caso i 24 Cfu incidono sul servizio.
A questo link precisiamo quali sono i requisiti per i posti comuni.
A questo link precisiamo quali requisiti servono per i posti di sostegno.
Ricordiamo che i 24 CFU vanno acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Le Faq del MI
1) So che per accedere alle graduatorie provinciali in qualità di non abilitato sono necessari i 24 CFU, ma nella sezione dei requisiti di accesso non trovo come dichiararli.
Per dichiarare il possesso dei 24 CFU occorre selezionare la voce “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1 o 2, lettera b), del D.lgs 59/17”.
2) È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi CFU, certificazione tardiva del possesso dei 24 CFU/CFA), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?
Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024.